Documenti inammissibili per tardiva costituzione
CTP Bergamo n. 142/2017
“La Commissione, evidenzia che la costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario determina l’inammissibilità della produzione documentale della stessa in quanto cagiona violazione del diritto di difesa delle altre parti. Ciò in base al principio del giusto processo, sancito dall’art. 111 della Carta Costituzionale, che pone in una posizione del tutto paritaria e simmetrica le parti del processo. Infatti, in base al disposto dell’art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, che pone termini di deposito di documenti ed è finalizzato a consentire a ciascuna parte l’esercizio del diritto di difesa attraverso il conferimento della possibilità di esaminare con sufficiente anticipo le avverse deduzioni, si applica anche alla fattispecie del deposito della documentazione allegata alla memoria costitutiva della parte resistente.”CTP Bergamo n. 142/1/2017
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