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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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08/02/2017

Concordato revocato: prededuzione negata


Cassazione: conferma l'esclusione della prededuzione

La Cassazione, con l'Ordinanza allegata, ha confemrato quanto deciso dal giudice delegato del fallimento e successivamente nel giudizio di appello allo Stato Passivo. Sostanzialmente è stata disconosciuta la prededuzione ad un professionista che aveva predisposto la documentazione necessaria per la presentazione del piano concordatario; il concordato era stato ammesso ma a seguito della relazione ex art. 173 L.F. del Commissario - che evidenziava atti in frode – era stato dichiarato il fallimento ed il Giudice Delegato ha escluso la prededuzione in quanto dagli atti era emerso che il professionista era a conoscenza degli atti in frode evidenziati dal Commissario ed inoltre in quanto le prestazioni del professionista non hanno (con una valutazione ex post) arrecato alcun beneficio alla società debitrice.

Cass. 7.2.2017 n. 3218



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