Rientro cervelli con la beffa TFR
Disconosciuto il beneficio per i redditi percepiti a titolo di TFR
Con la risposta all'interpello n. 904-611/2020, non pubblicata, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicabilità della norma ex art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 147 del 2015, modificata dalla Legge n. 11 dicembre 2016, n. 232 (Rientro Cervelli) anche per i redditi derivanti dalla corresponsione del TFR.
Il caso di specie vedeva la richiesta da parte di un soggetto in Il caso di specie vede la richiesta, da parte di un soggetto in esercizio dell'agevolazione, dell'applicazione del beneficio anche ai redditi derivanti il riconoscimento del TFR interamente maturato dalle prestazioni di lavoro dipendente prestate in Italia, sostenendo che sono da ritenersi un “diritto di credito, a pagamento differito, di natura sostanzialmente retributiva”, come definito dalla Cassazione nella sentenza 1138 del 19 gennaio 2009.
L'Agenzia delle Entrate, premettendosi la consueta facoltà di opportune verifiche in merito alla spettanza e alla correttezza di quanto dichiarato dal contribuente in sede di descrizione dello stato dell'arte, provvede a precisare quanto definito dal TUIR con gli artt. 51, 52 e 54 in merito alla definizione, rispettivamente, dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da rapporti assimilati a lavoro dipendente e derivanti dall'esercizio di arti o professioni, per cui è prevista la spettanza dell'agevolazione in discussione. L'Agenzia procede poi con il precisare come “l'espressione utilizzata dal legislatore è da intendersi riferita ai redditi che ordinariamente concorrono alla formazione del reddito complessivo con esclusione, quindi, dei redditi di lavoro dipendente o assimilato percepiti una tantum e/o che derivano da un processo produttivo pluriennale per i quali, in ragione delle loro peculiarità, è stata prevista una specifica modalità di tassazione disciplinata dall'articolo 17 del TUIR il quale individua le tipologie di redditi che, "in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, sono assoggettati al regime di tassazione separata" e, dunque, "non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria con le aliquote progressive per scaglioni di reddito"”.
Con riferimento a tali redditi, assoggettati a tassazione separata, è riconosciuto che gli uffici dell'Agenzia delle entrate provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 del TUIR, ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.
Nonostante tale precisazione, l’Agenzia dichiara poi che “In tale caso, le somme percepite concorrono al reddito complessivo in modo pieno e non ridotto per effetto del beneficio derivante dall'abbattimento della base imponibile nella misura del 50 per cento. Conseguentemente, non può essere esteso il regime fiscale degli impatriati alle somme incassate a titolo di TFR e, pertanto, i relativi imponibili non possono essere ridotti del 50 per cento, né nel caso di tassazione separata propriamente detta, né nel caso in cui, risultando più favorevole, si applichi l'art. 17, comma 3, del TUIR con determinazione del reddito complessivo dell'anno di percezione.”
Ad avviso di chi scrive, l'interpretazione, oltre a risultare privata di un nesso logico tra le premesse descrittive la normativa e la soluzione prospettata, risulta altamente disincentivate ed irragionevole nei risvolti pratici della disposizione agevolativa di cui in oggetto.
Edoardo Mazzucotelli
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