Il Regime speciale per lavoratori impatriati ex art. 16 Dlgs 147/2015
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 33/E del 28 dicembre 2020
Le modifiche normative introdotte con l’entrata in vigore del Decreto Crescita 2019 prima, e del Decreto Fiscale 2019 poi, hanno ridisegnato il perimetro applicativo del c.d. Regime speciale per Lavoratori Impatriati. Le revisioni introdotte hanno riguardato diversi aspetti: dall’iscrizione all’AIRE alle aliquote agevolative, dai periodi d’imposta alla tipologia di redditi agevolati.
Con la circolare n. 33 del 28 dicembre 2020 (in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito.
Tra le più rilevanti interpretazioni si evidenzia quanto chiarito in merito ai redditi agevolabili, secondo cui “non siano oggetto di agevolazione i redditi prodotti dalle società di persone commerciali e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso ai sensi dell’articolo 5 del TUIR. Parimenti è escluso dal regime agevolato il reddito di impresa prodotto dalle società a responsabilità limitata a «ristretta base proprietaria» i cui soci sono esclusivamente persone fisiche, ai sensi dell’articolo 116 del TUIR. Ne consegue che il reddito di impresa agevolabile è unicamente quello dell’imprenditore individuale, poiché prodotto dalla persona fisica mediante l’esercizio della propria attività lavorativa in regime di impresa.”
L’agevolazione, nonostante i commi 5-quater e 5-quinquies della norma concedano la facoltà di estensione al caso di sportivi professionisti, è a questi preclusa “finché non sarà adottato il d.P.C.M. di cui al successivo comma 5-quinquies del medesimo articolo 16.”
Nella circolare in oggetto, inoltre, l’Agenzia provvede a chiarire l’ambito temporale di applicazione della norma. Nello specifico viene fornito un chiaro esempio delle casistiche possibili, nel dettaglio: “Ad esempio, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma, un soggetto che ha trasferito la residenza fiscale in Italia:
- il 5 febbraio 2019, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore fino al 30 aprile 2019 (con detassazione del reddito nella misura del 50 per cento per tutto il quinquennio);
- il 5 maggio 2019, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore dal 1° maggio 2019 (con detassazione del reddito nella misura del 70 per cento per tutto il quinquennio), a decorrere dal periodo di imposta 2019;
- il 5 luglio 2019, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore dal 1° maggio 2019 (con detassazione del reddito nella misura del 70 per cento per tutto il quinquennio), a decorrere dal periodo di imposta 2020.”
I chiarimenti vertono anche sul tema di accesso all’estensione dell’agevolazione per ulteriori 5 periodi d’imposta in caso di acquisto di unità abitativa, per cui l’immobile deve essere acquistato a titolo di proprietà ed entro il termine dei primi 5 periodi d’imposta agevolati.
Inoltre, ai fini dell’accesso alla detassazione in misura pari al 90% del reddito in virtù del trasferimento della residenza in una delle Regioni di cui al comma 5-bis, l’Agenzia ha chiarito che “nell’ipotesi in cui un soggetto rientri in Italia iscrivendosi presso l’anagrafe nazionale della popolazione residente di un Comune situato in una Regione diversa da quelle indicate dalla norma non potrà godere della detassazione pari al 90 per cento del reddito, neanche nell’ipotesi in cui successivamente, anche nel medesimo periodo di imposta, lo stesso trasferisca la residenza in una delle regioni incluse nel sopra richiamato comma 5 bis. Ciò che rileva ai fini dell’accesso al regime agevolato di maggior favore è il luogo di acquisizione della residenza al momento dell’impatrio.”
L’Agenzia affronta anche il tema delle modalità di fruizione del beneficio, sia analizzando le varie casistiche di reddito (lavoro autonomo o lavoro dipendente), sia per quanto riguarda i casi di mancata comunicazione. “Al riguardo, si precisa che nelle ipotesi in cui l’impatriato non abbia formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio, né ne abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta, l’accesso al regime è da considerarsi precluso. Al riguardo, si fa presente che per «termine di presentazione» si intende quello ordinario di presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche. Si considerano, inoltre, valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (c.d. “dichiarazioni tardive”).”
La circolare termina con un ultimo paragrafo dedicato all’illustrazione di casi specifici, tra i quali il rientro a seguito di distacco all’estero, il lavoro subordinato a bordo di navi e aeromobili e il caso datore di lavoro estero.
Circolare n.33/E del 28 dicembre 2020
Edoardo Mazzucotelli
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