Fallimenti: assegnazione beni a creditori
Commento al Decreto del 10.11.16 del Tribunale di Larino
Con il Decreto del 10.11.2016, sostanziamente il Tribunale di Larino ritiene che sebbene nella procedura fallimentare la liquidazione dell’attivo sia regolata da una disciplina tendente al massimo realizzo possibile, l’istituto dell’assegnazione dei beni ai creditori non è di per se incompatibile con la liquidazione fallimentare: tant'è che l'art. 104-ter L.F., all'ottavo comme prevede la possibilità di rinunciare alla liquidazione dei beni quando non è ritenuta conveniente. Di conseguenza l’assegnazione dei beni può essere applicata anche in ambito fallimentare se sia stato positivamente verificato, caso per caso, che non si alteri la par condicio creditorum e che l’assegnazione risulti più conveniente rispetto all’alternativa della vendita. A tal proposito il Decreto è stato emesso previa verifica di ben 7 requisiti (1: bene immediatamente disponibile e già oggetto di due aste deserte; 2: il bene è stato ripetutamente oggetto di saccheggi/intrusioni; 3: l'unica offerta ricevuta, peraltro non rispettosa del programma di liquidazione, non è poi perorata dall'offerente; 4: il bene oggetto dell'assegnazione è l'unico bene acquisito all'attivo fallimentare, con la conseguenza che l'assegnazione permetterebbe una celere chiusura della procedura; 5: il creditore richiedente l'assegnazione è il creditore ipotecario, con un credito esuberante rispetto al valore dell'immobile; 6: non vi sono creditori che avrebbero diritto ad essere preferiti al richiedente l'assegnazione; 7: un nuovo tentativo di vendita sarebbe foriero di soli costi in quanto, vista la mancanza di offerte precedenti, non fa presagire un interesse di terzi all'immobile). Ciò premesso il Tribunale ha autorizzato il Curatore a invitare tutti i creditori a manifestare il proprio interesse ad ottenere l'assegnazione, previo pagamento del prezzo base dell'ultimo tentativo di vendita andato deserto, con avvertenza che dovranno essere versate le spese di procedura e quelle dei crediti con diritto di prelazione anteriore a quello del creditore richiedente l'assegnazione.Tribunale di Larino - Sez. Fallimenti - 10 Novembre 2016_0
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