Sportivi impatriati e contributo dello 0,5%
Istituito il codice tributo per il versamento in scadenza il 15 marzo
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.17/E del 10 marzo 2021 (in allegato), completa il quadro normativo per l'applicazione della norma agevolativa ex art. 16, commi 5-quater e 5-quinquies, del DLgs 14 settembre 2015, n. 147, istituendo il codice tributo 1900 utile al versamento del contributo pari allo 0,5% della base imponibile da parte degli sportivi impatriati.
La norma in questione ha rivisto i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso all'agevolazione per lavoratori impatriati e, con successive modifiche, ne è stato variato anche l'impatto fiscale. A seguito delle modifiche introdotte attraverso il comma 1, lett. d), dell'art. 5 del Decreto Crescita 30 aprile 2019, n. 34, è stata riconosciuta la spettanza della predetta agevolazione, nella misura ridotta pari al 50% del reddito, anche ai soggetti di cui ai rapporti di lavoro riconosciuti dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 (sportivi professionisti). Secondo il citato articolo 5-quinquies, tali soggetti sono tenuti al versamento "integrativo" di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile il quale verrà destinato a potenziamento dei settori giovanili, il tutto sulla base di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Con la circolare n. 33/2020, l'Agenzia ha sollevato dubbi sull'applicabilità di tale norma anche per i soggetti di cui alla Legge 91/1981, vista l'assenza del DPCM recante i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Nonostante ciò, con l'inizio del 2021, le parti chiamate in causa dalla norma hanno dato completamento alla disposizione stessa: dapprima con l'emanazione del DPCM "Decreto attuativo recante definizione dei criteri e delle modalità tecniche di versamento e di utilizzo del contributo previsto dall’articolo 16, comma 5-quinquies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147" (in allegato) e poi con la divulgazione della risoluzione n. 17/E.
DPCM sportivi impatriati - versamento 0,5%
Risoluzione n. 17/E del 10 marzo 2021
Edoardo Mazzucotelli
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