Accertamenti per redditi e attività estere: scadenze e particolarità per i periodi d’imposta dal 2014 in avanti e proroga dei termini con lo schema di atto ex art. 6-bis L. 212/2000
Alla fine dell’anno è importante fare il punto sui termini di decadenza per gli accertamenti fiscali relativi a redditi e attività estere, soprattutto quando si tratta di Paesi a fiscalità privilegiata (i cosiddetti paradisi fiscali) e di sanzioni per monitoraggio fiscale (quadro RW).
Molti contribuenti rischiano di incappare in errori di valutazione, in considerazione della differenza tra i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi e quelli delle sanzioni, che hanno una disciplina autonoma.
1. Normativa sui termini ordinari fino al 31 dicembre 2015
Per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015, i termini ordinari di accertamento previsti dall’art. 43 DPR 600/1973 erano:
- 4 anni in caso di dichiarazione presentata,
- 5 anni in caso di dichiarazione omessa.
con decorrenza dal 31 dicembre dell’anno di scadenza della dichiarazione.
In presenza di redditi o attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, tali termini erano raddoppiati:
- 8 anni (4 × 2) in caso di dichiarazione presentata,
- 10 anni (5 × 2) in caso di dichiarazione omessa.
2. Normativa sui termini ordinari dal 31 dicembre 2016
Dal periodo d’imposta 2016 in avanti (per le dichiarazioni 2016 e successive), i termini ordinari di accertamento delle imposte sui redditi sono:
- 5 anni in caso di dichiarazione presentata,
- 7 anni in caso di dichiarazione omessa,
con decorrenza dal 31 dicembre dell’anno di scadenza della dichiarazione.
In presenza di redditi o attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, tali termini erano raddoppiati:
- 10 anni (5 × 2) in caso di dichiarazione presentata,
- 14 anni (7 × 2) in caso di dichiarazione omessa.
3. Decadenza separata per le sanzioni (art. 20 D.Lgs. 472/1997)
Le sanzioni amministrative per violazioni fiscali, incluse quelle derivanti dal monitoraggio fiscale (quadro RW), hanno un termine di accertamento autonomo di cinque anni rispetto ai redditi, disciplinato dall’art. 20 del D.Lgs. 472/1997.
Per le violazioni connesse a redditi o attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata (fino ai periodi d’imposta chiusi al 31 dicembre 2015), questo termine era raddoppiato a 10 anni.
👉 Questa distinzione comporta che un contribuente possa non essere più accertabile per i redditi esteri, ma resti ancora esposto alle sanzioni RW in caso di violazioni collegate a paradisi fiscali.
4. Situazione per il periodo d’imposta 2014
Al 31 dicembre 2025 risultano ancora accertabili:
- Redditi esteri 2014 in Paesi a fiscalità privilegiata:
- Accertabili solo in caso di dichiarazione omessa, fino al 31 dicembre 2025 (10 anni).
- Non più accertabili se la dichiarazione è stata presentata (termine di 8 anni scaduto il 31 dicembre 2023).
- Sanzioni da monitoraggio fiscale (quadro RW) 2014 in Paesi a fiscalità privilegiata:
- Ancora accertabili fino al 31 dicembre 2025 (5 anni raddoppiati = 10 anni), sia in caso di dichiarazione presentata sia in caso di dichiarazione omessa.
5. Considerazioni finali – gestione dello schema d’atto
L’invio dello schema di atto previsto dall’art. 6-bis della L. 212/2000 può però comportare una proroga dei termini per l’emissione dell’avviso di accertamento, con effetti concreti sulla tempistica di chiusura dei procedimenti.
Schema di atto e contraddittorio preventivo
L’art. 6-bis della L. 212/2000 introduce, salvo le ipotesi escluse (ad esempio recupero di crediti inesistenti), il contraddittorio preventivo obbligatorio:
prima di notificare l’atto definitivo, l’Ufficio deve inviare al contribuente un “schema di atto”, che apre il termine per le deduzioni difensive (60 giorni) o per l’eventuale adesione (30 giorni).
La proroga dei termini
Il comma 3 dell’art. 6-bis L. 212/2000 stabilisce che, quando la scadenza dei 60 giorni per le deduzioni difensive è successiva al termine di decadenza ordinario (o dista meno di 120 giorni da esso), il termine per emettere l’accertamento viene posticipato al 120° giorno successivo alla scadenza del contraddittorio.
Se invece il contribuente presenta istanza di adesione, si applica l’art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. 218/1997, che proroga automaticamente di 120 giorni il termine per la notifica dell’atto impositivo.
Esempio pratico
- Lo schema di atto per l’annualità 2015 è notificato il 2 dicembre 2025.
- Il termine per le deduzioni difensive scade il 31 gennaio 2026.
- Poiché tale scadenza è successiva al termine ordinario del 31 dicembre 2024, l’Ufficio potrà notificare l’avviso di accertamento fino al 31 maggio 2026 (60 + 120 giorni).
In modo analogo, se il contribuente riceve un invito all’adesione con data di comparizione fissata al 2 dicembre 2025, il termine per l’accertamento slitta al 30 aprile 2026 (proroga automatica di 120 giorni).
6. Schema riepilogativo (principali annualità)
Periodo d’imposta | Dichiarazione | Redditi esteri (Paesi black list) | Sanzioni RW |
2014 | Presentata | ❌ Non più accertabili (8 anni scaduti 31/12/2023) | ✅ Accertabili fino al 31/12/2025 (10 anni) |
2014 | Omessa | ✅ Accertabili fino al 31/12/2025 (10 anni) | ✅ Accertabili fino al 31/12/2025 (10 anni) |
2015 | Presentata | ❌ Non più accertabili (8 anni scaduti 31/12/2024) | ✅ Accertabili fino al 31/12/2026 (10 anni) |
2015 | Omessa | ✅ Accertabili fino al 31/12/2026 (10 anni) | ✅ Accertabili fino al 31/12/2026 (10 anni) |
Dal 2016 (nuovo regime) | Presentata | ✅ Accertabili per 10 anni | ✅ Accertabili per 10 anni |
Dal 2016 (nuovo regime) | Omessa | ✅ Accertabili per 14 anni | ✅ Accertabili per 10 anni |
Fulvio Balestra
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