Accertamento dei redditi del collezionista – art. 67 TUIR – strategia difensiva e prospettive di riforma
E’ prassi dell’Agenzia delle Entrate accertare in capo alle persone fisiche, sulla base di segnalazioni di transazioni finanziarie ricevute dagli Istituti di Credito, i redditi diversi derivanti dalle plusvalenze derivanti dalla cessione di oggetti d’arte / autovetture / oggetti da collezione in genere.
Spesso si tratta di semplici collezionisti puri che operano senza spirito commerciale / speculativo.
In assenza di una normativa chiara, la giurisprudenza ha fornito nel tempo i riferimenti necessari a distinguere le figure di: 1) mercante d’arte; 2) speculatore occasionale; 3) collezionista puro.
Per potersi difendere dalle pretese dell’Ufficio, è importante che il Contribuente abbia a disposizione quantomeno la documentazione utile ad ottenere il riconoscimento dei costi sostenuti ai sensi dell’art. 71 TUIR, in fase di contraddittorio o di autotutela.
In sede contenziosa, sarà necessario contestare la tesi erariale portando evidenza della qualifica di collezionista puro del contribuente.
Più di recente, nell’assoluta incertezza normativa, è stato proprio il Legislatore a meglio perimetrare le categorie di operatori citati.
In particolare, la legge delega per la riforma fiscale – Legge 9 agosto 2023, n. 111, in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto – nella parte relativa alla revisione dell’IRPEF, ha previsto importanti novità in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito della vendita di opere d’arte (e oggetti da collezione in genere).
Nella relazione illustrativa al disegno di legge del marzo 2023, è riportato che “si prevede in materia di redditi diversi, l’introduzione della disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti per la cessione, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione nonché, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo da tassazione i casi in cui è assente l’intento speculativo perché, ad esempio, le plusvalenze realizzate sono relative a beni acquisiti a seguito di successione e donazione, è stata effettuata una permuta con altri oggetti o opere o il corrispettivo conseguito sia reinvestito entro un congruo lasso temporale in altri beni rientranti nella disciplina in esame.”
Si tratta di uno spiraglio da spendere immediatamente in contenzioso, in attesa che il Legislatore porti a compimento il progetto di riforma.
Fulvio Balestra
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