Accertamento redditi 2017 e 2019: proroga dei termini con lo schema di atto ex art. 6-bis L. 212/2000
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, è fondamentale per contribuenti e professionisti prestare attenzione ai termini di decadenza degli accertamenti fiscali.
Nel 2024 scadono i termini ordinari per gli accertamenti relativi alle annualità 2017 (in caso di dichiarazione omessa) e 2019 (in caso di dichiarazione presentata).
L’invio dello schema di atto previsto dall’art. 6-bis della L. 212/2000 può però comportare una proroga dei termini per l’emissione dell’avviso di accertamento, con effetti concreti sulla tempistica di chiusura dei procedimenti.
Termini ordinari di decadenza
- Per le imposte sui redditi, l’art. 43 DPR 600/1973 stabilisce che l’avviso di accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- Per l’IVA si applica l’art. 57 DPR 633/1972.
- In caso di omessa dichiarazione, i termini si estendono a sette anni.
Pertanto, entro il 31 dicembre 2025 devono essere notificati:
- gli accertamenti sulle annualità 2019 (redditi, IRAP, IVA) in caso di dichiarazione presentata,
- e quelli sulle annualità 2017 in caso di dichiarazione omessa.
⚠️ Attenzione: i termini di accertamento sono diversi e più lunghi per i redditi e le attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata e per le relative sanzioni da monitoraggio fiscale.
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Schema di atto e contraddittorio preventivo
L’art. 6-bis della L. 212/2000 introduce, salvo le ipotesi escluse (ad esempio recupero di crediti inesistenti), il contraddittorio preventivo obbligatorio:
prima di notificare l’atto definitivo, l’Ufficio deve inviare al contribuente un “schema di atto”, che apre il termine per le deduzioni difensive (60 giorni) o per l’eventuale adesione (30 giorni).
La proroga dei termini
Il comma 3 dell’art. 6-bis L. 212/2000 stabilisce che, quando la scadenza dei 60 giorni per le deduzioni difensive è successiva al termine di decadenza ordinario (o dista meno di 120 giorni da esso), il termine per emettere l’accertamento viene posticipato al 120° giorno successivo alla scadenza del contraddittorio.
Se invece il contribuente presenta istanza di adesione, si applica l’art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. 218/1997, che proroga automaticamente di 120 giorni il termine per la notifica dell’atto impositivo.
Esempio pratico
- Lo schema di atto per l’annualità 2019 è notificato il 2 dicembre 2025.
- Il termine per le deduzioni difensive scade il 31 gennaio 2026.
- Poiché tale scadenza è successiva al termine ordinario del 31 dicembre 2024, l’Ufficio potrà notificare l’avviso di accertamento fino al 31 maggio 2025 (60 + 120 giorni).
In modo analogo, se il contribuente riceve un invito all’adesione con data di comparizione fissata al 2 dicembre 2025, il termine per l’accertamento slitta al 30 aprile 2026 (proroga automatica di 120 giorni).
Implicazioni pratiche
Questi meccanismi determinano una proroga effettiva dei termini di decadenza, con conseguente allungamento dei tempi di accertamento.
Per i contribuenti che ricevono schemi di atto negli ultimi mesi dell’anno è quindi essenziale considerare che la notifica dell’accertamento definitivo potrà arrivare ben oltre il 31 dicembre 2025.
⏳ Con la fine dell’anno si avvicina la scadenza per gli accertamenti 2017 (omessa dichiarazione) e 2019 (dichiarazione presentata).
L’invio dello schema di atto ex art. 6-bis L. 212/2000 può però prorogare i termini di notifica fino alla primavera 2026.
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Fulvio Balestra
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