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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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27/09/2022

Al via il nuovo Processo Tributario


La Legge 31 agosto 2022, n. 130 recante le "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario", in vigore dal 16 settembre, introduce, tra le altre cose importanti modifiche alla disciplina del processo tributario di cui al d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

L'articolo 1 introduce sostanziali modifiche in merito alla composizione dei magistrati titolati a presiedere le commissioni tributarie, all'esame che sono chiamati a sostenere nonché ai rispettivi compensi.

L'articolo 2 prevede un nuovo beneficio per i soggetti ISA con valutazione almeno pari a 9 negli ultimi 3 periodi d'imposta precedenti i quali, in sede di impugnazione dell'atto di accertamento tributario non saranno chiamati al versamento della garanzia richiesta dal comma 5 dell'art. 47 del DLgs n. 546 del 1992 qualora in possesso del "bollino di affidabilità fiscale".

L'articolo 4, la modifica della denominazione degli organi giudicanti, per cui si è passati rispettivamente da "Commissione tributaria provinciale"; "Commissione tributaria regionale" e "Corte di cassazione" a "Corte di giustizia tributaria di primo grado"; "Corte di giustizia tributaria di secondo grado" e "Corte di cassazione-sezione tributaria". Viene prevista la competenza del Giudice monocratico in caso di controversie di valore fino a 3.000 Euro. Rilevante è l'introduzione dell'ammissione della prova testimoniale (non è ammesso il giuramento), anche se non richiesto dalle parti.
Sempre all'articolo 4 è previsto che se la proposta conciliativa non è stata accettata dalla controparte senza giustificato motivo, rimangono a carico di questa le spese di giudizio maggiorate del 50% nel caso in cui il riconoscimento delle pretese di questa risulti inferiore al contenuto della proposta precedentemente rifiutata.
Ugualmente è chiamato al sostenimento delle spese di giudizio la parte soccombente per motivazioni già espresse in sede di reclamo o mediazione precedentemente rigettate o non accolte.
La partecipazione alle udienze può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale e reciproca visibilità delle parti. Per tale modalità deve essere fatta apposita richiesta almeno 20 giorni prima dell'udienza. Queste disposizioni entreranno in vigore per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

All'articolo 5 viene introdotto il meccanismo di definizione agevolata delle liti pendenti in Corte di cassazione alla data del 15.07.2022.
Per poter accedere a questo meccanismo, il valore della lite deve essere inferiore o uguale a 100.000 Euro ed il ricorso in Cassazione deve essere stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto (16.09.2022) e purché non sia intervenuta sentenza definitiva.
Rimangono comunque escluse dall'agevolazione le cause aventi ad oggetto:
- le risorse tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il perfezionamento avviene con il pagamento degli importi dovuti. Se non è dovuta alcuna somma la presentazione della domanda perfeziona la procedura.
Per le controversie tributarie pendenti in Cassazione per le quali l'Agenzia risulti integralmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio, è richiesto il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Nel caso di controversi innanzi alla Cassazione in cui l'Agenzia sia risultata soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali non eccede i 50.000 Euro, la controversia è definita con pagamento del 20% del valore della controversia stessa.

L'articolo 7 rafforza l'onere della prova in capo all'Amministrazione, la quale è chiamata a fornire le ragioni oggettive, circostanziate e puntuali, a fondamento della pretesa impositiva.




Edoardo Mazzucotelli

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