Antieconomicità, principio di inerenza allargata e transfer price interno
In tema di antieconomicità, con la sentenza depositata il 9 agosto 2017 la Ctp di Milano ha accolto il ricorso del contribuente richiamando il principio di diritto espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità: l’Agenzia delle Entrate è legittimata a sindacare la congruità dei costi appostati dal contribuente per la determinazione del reddito d’impresa solo in presenza di un comportamento che appaia “manifestamente ed inspiegabilmente antieconomico”, tale da legittimare la presunzione, grave precisa e concordante, che tale costo non possieda i requisito dell’inerenza in senso qualitativo. Viene dunque quindi confermato il principio della cd. “inerenza allargata”, intesa quale riferibilità dei costi ad una attività produttiva di ricavi o comunque di proventi che concorrono alla formazione del reddito del soggetto che ha effettuato la deduzione. Si osserva che, tra i principi enunciati, nella parte motiva il Giudice ha ribadito che la disposizione di cui all’art. 110, co. 7, DPR 917/86 sulla determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo secondo il valore normale dei beni o servizi non si applica alle transazioni con società infragruppo aventi sede nel territorio dello Stato.
CTP Milano 5162/03/2017
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