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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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09/09/2017

Antieconomicità, principio di inerenza allargata e transfer price interno


In tema di antieconomicità, con la sentenza depositata il 9 agosto 2017 la Ctp di Milano ha accolto il ricorso del contribuente richiamando il principio di diritto espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità: l’Agenzia delle Entrate è legittimata a sindacare la congruità dei costi appostati dal contribuente per la determinazione del reddito d’impresa solo in presenza di un comportamento che appaia “manifestamente ed inspiegabilmente antieconomico”, tale da legittimare la presunzione, grave precisa e concordante, che tale costo non possieda i requisito dell’inerenza in senso qualitativo. Viene dunque quindi confermato il principio della cd. “inerenza allargata”, intesa quale riferibilità dei costi ad una attività produttiva di ricavi o comunque di proventi che concorrono alla formazione del reddito del soggetto che ha effettuato la deduzione. Si osserva che, tra i principi enunciati, nella parte motiva il Giudice ha ribadito che la disposizione di cui all’art. 110, co. 7, DPR 917/86 sulla determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo secondo il valore normale dei beni o servizi non si applica alle transazioni con società infragruppo aventi sede nel territorio dello Stato.

CTP Milano 5162/03/2017




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