Aspetti fiscali delle cripto – attività
Imposte dirette (IRPEF) e pianificazione fiscale
Nel corso degli ultimi anni la disciplina delle cripto – attività è stata via via modificata, al fine di mappare l’imponibilità delle cripto attività in senso complessivo (gruppo ben più ampio delle classiche cripto – valute).
Con la legge di bilancio 2023, al fine di dare certezza ai contribuenti, il legislatore ha introdotto, ai soli fini fiscali, una disposizione a carattere residuale, per assoggettare i redditi derivanti dalla detenzione e cessione di attività o diritti aventi ad oggetto cripto-attività.
Detta disposizione, introdotta con la lettera c-sexies) nel comma 1 dell’articolo 67 del Tuir relativa ai “Redditi diversi”, stabilisce che le cripto-attività sono una «rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».
Da ultima, è intervenuta la Legge di Bilancio 2025, che ha modificato ulteriormente il meccanismo di tassazione ai fini delle imposte dirette.
Ad oggi la disciplina fiscale per le persone fisiche è la seguente:
Art. 67 comma 1, lett. c-sexies)
Aliquota: 26%
Franchigia: 2.000,00 Euro
Esenzione Permuta: non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni
Per effetto delle nuove modifiche, a decorrere dal 1 gennaio 2026, la disciplina verrà così modificata:
Art. 67 comma 1, lett. c-sexies)
Aliquota: 33%
Franchigia: ASSENTE (questa in particolare già con decorrenza 01.01.2025)
Esenzione Permuta: confermata.
In tema di permuta tra cripto – attività, oltre al classico caso di acquisto cripto valute diverse (esempio: acquisto bitcon in ethereum), è da segnalare la particolare situazione di conversione di cripto attività in stablecoins.
La circolare 30/2023 dell’Agenzia delle Entrate effettua una distinzione tra le tipologie di stabilecoins (per come definite dal Regolamento MiCA) con cui vengono scambiate le criptovalute, in particolare:
- e-money token: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale. Ai sensi del Regolamento MiCa, gli e-money token sono considerati moneta elettronica in quanto “su richiesta di un possessore di un token di moneta elettronica, l’emittente di tale token di moneta elettronica lo rimborsa, in qualsiasi momento e al valore nominale, pagando in fondi diversi dalla moneta elettronica il valore monetario del tolen di moneta elettronica del token di moneta elettronica” (esempio: stable coin ancorato al DOLLARO AMERICANO). FISCALMENTE RILEVANTE IN CASO DI PERMUTA
- asset-referenced token: un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali. Ai sensi del Regolamento MiCa, per gli asset – referenced token “il rimborso avviene per un importo in fondi, diversi dalla moneta elettronica, equivalente al valore di mercato delle attività collegate cui si riferisce il token collegato ad attività detenuto o consegnando le attività cui è collegato il token”. (esempio: stable coin ancorato al valore dell’ORO). FISCALMENTE IRRILEVANTE IN CASO DI PERMUTA
Riassumendo, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la permuta tra una cripto – valuta ed un e – money token, che garantisce il diritto di credito del possessore al valore nominale rispetto ad una valuta, è fiscalmente rilevante.
Viceversa, la permuta da cripto valute e asset referenced token, mancando per questi ultimi sia la condizione della classificazione come moneta elettronica, sia la condizione del rimborso del credito al valore nominale, non è fiscalmente rilevante.
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E’ stata poi introdotta, per il solo anno 2025, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto delle cripto attività detenute, con il seguente schema:
Imposta sostitutiva: 18%
Termine versamento: 30 novembre 2025 (intera imposta o prima rata)
Base imponibile: determinata ai sensi dell’art. 9 TUIR —> Il valore delle cripto – attività sul quale deve essere applicata l’imposta sostitutiva deve essere rilevato dalla piattaforma dell’exchange ove è avvenuto l’acquisto della stessa.
Qualora non sia possibile rilevare il valore al 1 gennaio dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto – attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto – attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse (fonte: Circolare 30/2023).
Le novità normative devono essere recepite per pianificare attentamente la fiscalità degli strumenti detenuti, dovendo avere riguardo alla volatilità che li caratterizza.
Un Contribuente può pertanto trovarsi nelle situazioni più differenti:
- necessità di rideterminare il costo delle cripto valute acquistate al 18%, per realizzare un risparmio d’imposta in caso di cessione a breve (aliquota 26%) o a lungo termine (quando l’aliquota sarà al 33%);
Esempio numerico:
Bitcoin acquistati a 10,00 (valore attuale 100,00)
Rivalutazione a 100,00 pagando 18 (imposta sostitutiva 18%)
Cessione nel 2025 a 150,00 pagando 13 (imposta sostitutiva 26% su 50)
Risparmio 5,40
Cessione nel 2026 a 150, pagando 16,5 (imposta sostitutiva 33% su 50)
Risparmio 11,70
2. intenzione di detenere la cripto attività, con volontà di ancorarla ad un valore più stabile senza conseguenze fiscali: è il caso di conversione / permuta con stable coin asset referenced (per esempio, all’oro).
Obblighi di monitoraggio fiscale
Con la riforma della Legge di Bilancio 2023 è stato introdotto un obbligo generalizzato di compilazione del quadro RW per tutte le cripto attività detenute, indipendentemente dalla localizzazione delle stesse.
Tale tematica assume rilevanza:
- per gli aspetti sanzionatori derivanti dal monitoraggio fiscale (3 – 15% dell’importo non dichiarato, per esempi pratici si veda il presente articolo);
- per la necessità di dichiarare tali importi da tutti i detentori di criptovalute, compresi i soggetti di minore età.
Fulvio Balestra
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