Atto di donazione estero da registrare anche in Italia
La risposta dell'agenzia delle Entrate all'istanza n. 310/2019
Con risposta ad istanza di interpello n. 310 del 24 luglio 2019 (allegato), l’Agenzia delle Entrate si è espressa in relazione all’obbligo di registrazione di atti di donazione formatisi all’estero. In particolare, in relazione al caso oggetto di interpello, relativo ad un bonifico effettuato da un residente estero a favore di un soggetto residente in Italia, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto l’atto di donazione “non soggetto ad imposta di donazione per mancanza di presupposto di territorialità” ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 346/1990 e quindi non ha ravvisato l’obbligo di registrazione in termine fisso dell’atto di donazione formato all’estero.
A livello operativo, indipendentemente dalla sussistenza dell’obbligo di legge, si ritiene tuttavia più opportuno procedere alla registrazione degli atti di donazione formati all’estero, mediante procedure di apostillazione e/o traduzione giurata dei medesimi. Ciò il fine di cristallizzare un percorso lineare e trasparente per le operazioni poste in essere, così da mettere il contribuente al riparo da accertamenti fiscali di carattere presuntivo, in relazione all’arricchimento derivante dalle somme di oggetto di donazione.
Risposta n.310/2019
Fulvio Balestra
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