Bancarotta fraudolenta e impropria
Possibile il concorso materiale fra le due fattispecie
La Cassazione, con sentenza n. 533 depositata il 5.1.17, ha stabilito che è possibile il concorso materiale fra i due distinti reati previsti dagli artt. 216-223 comma 1 L.F. e 223 comma 2. La bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero l'occultamento, la distruzione, o la mala gestio nella tenuta dei libri e delle scritture contabili, senza che ciò porti alla dichiarazione di fallimento; basta solo quest'ultima per poi poter configurare i predetti reati. La bancarotta impropria, invece, concerne condotte dolose che non con costituiscono distrazione o dissipazione di attività ma devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Quindi è possibile il concorso materiale fra i due reati qualora, oltre ad azioni ricomprese nello schema della bancarotta ex art. 216 L.F. si siano verificati differenti e autonomi comportamenti dolosi che abbiano portato al fallimento.Condividi su