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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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06/01/2017

Bancarotta fraudolenta e impropria


Possibile il concorso materiale fra le due fattispecie

La Cassazione, con sentenza n. 533 depositata il 5.1.17, ha stabilito che è possibile il concorso materiale fra i due distinti reati previsti dagli artt. 216-223 comma 1 L.F. e 223 comma 2. La bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero l'occultamento, la distruzione, o la mala gestio nella tenuta dei libri e delle scritture contabili, senza che ciò porti alla dichiarazione di fallimento; basta solo quest'ultima per poi poter configurare i predetti reati. La bancarotta impropria, invece, concerne condotte dolose che non con costituiscono distrazione o dissipazione di attività ma devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Quindi è possibile il concorso materiale fra i due reati qualora, oltre ad azioni ricomprese nello schema della bancarotta ex art. 216 L.F. si siano verificati differenti e autonomi comportamenti dolosi che abbiano portato al fallimento.




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