Capital gain da cessione di partecipazioni in società italiane da parte di persone fisiche non residenti
Aspetti fiscali e operativi
Si allega uno schema riepilogativo della casistica impositiva relativa alla cessione di una partecipazione in una società italiana realizzata da un soggetto persona fisica non residente.
Nelle Convenzioni Contro le Doppie Imposizioni l’art. 13 del Modello OCSE prevede, in linea generale, che la cessione di partecipazioni sia imponibile esclusivamente nel paese di residenza del soggetto alienante (quindi non in Italia).
In talune convenzioni sono poi contenute delle clausole specifiche legate (i) alle società che detengono prevalentemente patrimonio immobiliare (non strumentale) e (ii) alle società di cui si detiene una partecipazione superiore al 25%. In entrambi i casi è prevista la tassazione nello stato di localizzazione delle partecipazioni (quindi in Italia).
Per quanto riguarda la normativa domestica, l’art. 23 del TUIR stabilisce che si considerano prodotti nello stato i redditi derivanti da plusvalenze relative alla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti con esclusione di (i) partecipazioni non qualificate in società quotate, (ii) titoli non rappresentativi di merci / certificati di massa negoziati in mercati regolamentati e (iii) cessione di valute estere.
L’art. 5 del D. Lgs. 461/1997 che prevede un’esenzione in relazione alla cessione di partecipazioni non qualificate, in quanto: "Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 (ora art. 67), del TUIR, ..., percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile1996, n. 239, e successive modificazioni. (stati c.d. White List individuati dal DM 4 settembre 1996)”
Ciò premesso, in in forza dell’art. 75 del DPR 600/1973, le previsioni dei trattati internazionali, quali le Convenzioni contro le doppie imposizioni, hanno prevalenza sulla normativa domestica italiana.
Tale interpretazione è confermata, tra le altre, anche dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 25219/2018 (allegato 3).
In conclusione, il trattamento di questa fattispecie reddituale è determinato dalla previsione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, ove stipulate ed applicabili
Flow chart Capital Gain
Fulvio Balestra
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