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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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25/11/2020

Capital gain da cessione di partecipazioni in società italiane da parte di persone fisiche non residenti


Aspetti fiscali e operativi

Si allega uno schema riepilogativo della casistica impositiva relativa alla cessione di una partecipazione in una società italiana realizzata da un soggetto persona fisica non residente.

Nelle Convenzioni Contro le Doppie Imposizioni l’art. 13 del Modello OCSE prevede, in linea generale, che la cessione di partecipazioni sia imponibile esclusivamente nel paese di residenza del soggetto alienante (quindi non in Italia).

In talune convenzioni sono poi contenute delle clausole specifiche legate (i) alle società che detengono prevalentemente patrimonio immobiliare (non strumentale) e (ii) alle società di cui si detiene una partecipazione superiore al 25%. In entrambi i casi è prevista la tassazione nello stato di localizzazione delle partecipazioni (quindi in Italia).

Per quanto riguarda la normativa domestica, l’art. 23 del TUIR stabilisce che si considerano prodotti nello stato i redditi derivanti da plusvalenze relative alla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti con esclusione di (i) partecipazioni non qualificate in società quotate, (ii) titoli non rappresentativi di merci / certificati di massa negoziati in mercati regolamentati e (iii) cessione di valute estere.

L’art. 5 del D. Lgs. 461/1997 che prevede un’esenzione in relazione alla cessione di partecipazioni non qualificate, in quanto: "Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 (ora art. 67), del TUIR, ..., percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile1996, n. 239, e successive modificazioni. (stati c.d. White List individuati dal DM 4 settembre 1996)

Ciò premesso, in in forza dell’art. 75 del DPR 600/1973, le previsioni dei trattati internazionali, quali le Convenzioni contro le doppie imposizioni, hanno prevalenza sulla normativa domestica italiana.

Tale interpretazione è confermata, tra le altre, anche dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 25219/2018 (allegato 3).

In conclusione, il trattamento di questa fattispecie reddituale è determinato dalla previsione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, ove stipulate ed applicabili



Flow chart Capital Gain

Fulvio Balestra

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