Cassazione: omesso versamento ritenute
Non può a priori mancare l'elemento soggettivo necessario ad integrare la fattispecie dell'art. 10-bis
La Cassazione con l'allegata sentenza 6737-18, contestando l'errore di diritto commesso dal giudice d'appello, ha affermato che non può a priori mancare l'elemento soggettivo necessario ad integrare la fattispecie dell'art. 10-bis, sia sotto il profilo del non aver potuto l'imputata accantonare gli importi delle ritenute per il periodo d'imposta 2009, essendo ella divenuta amministratrice nel febbraio 2010, sia perché, in sostanza, non poteva non incidere la crisi di liquidità di cui ella, divenuta amministratrice, aveva trovato la società, in quanto sarebbe incostituzionale ritenere punibile l'imprenditore che omette il versamento delle ritenute fiscali a causa di una crisi finanziaria per far fronte ad improcrastinabili adempimenti verso altri creditori, quali i lavoratori dipendenti, pure tutelati dalla Costituzione, con particolare riferimento al diritto al lavoro e alla conseguente retribuzione. Nel caso in esame, quindi, mancherebbe l'elemento soggettivo e quindi l'antigiuridicità per impossibilità di diversa condotta, nell'omissione compiuta dall'imputata, per l'indisponibilità della somma necessaria, quale causa di forza maggiore (o comunque causa di stato di necessità) in considerazione della necessità di assicurare ai dipendenti e alle loro famiglie la prosecuzione dell'attività lavorativa e il loro sostentamento.Cassazione 6737-18
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