Cassazione: revocatoria art.67 L.F.
Per termine d'uso non si fa riferimento alla prassi del settore
La cassazione, con la sentenza n.25162 del 7.12.2016 ha stabilito che per l'esenzione da revocatoria ex art. 67, 3° comma L.F., il riferimento "termine d'uso" attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non alla prassi del settore economico in questione. Di conseguenza è stata confermata la revocatoria di alcuni pagamenti a pronti in procinto del successivo fallimento in quanto precedentemente fra le parti erano previsti pagamenti dilazionati (anche se per quel tipo di settore - approvvigionamento al dettaglio - il pagamento in contanti è usuale).Cass. 7.12.2016 n. 25162
Condividi su