Cedolare secca: il regime sanzionatorio in caso di accertamento è particolarmente severo
Il regime della cedolare secca sui redditi da locazione abitativa rappresenta una scelta agevolata e spesso conveniente, ma comporta un regime sanzionatorio speciale in caso di violazioni dichiarative.
In caso di accertamento, le sanzioni per infedele o omessa dichiarazione dei redditi assoggettati a cedolare secca sono infatti raddoppiate rispetto a quelle ordinarie previste dall’art. 1 del D.Lgs. 471/1997:
- infedele dichiarazione → sanzione dal 180% al 360% dell’imposta dovuta (anziché 90–180%);
- omessa dichiarazione → sanzione dal 240% al 480% dell’imposta dovuta (anziché 120–240%).
Tale disciplina resta applicabile alle violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.
A decorrere dal 1° settembre 2024, in attuazione della riforma del sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs. n. 87/2024), le nuove sanzioni risultano attenuate ma ancora molto gravose:
- infedele dichiarazione → dal 70% al 140% dell’imposta dovuta;
- omessa dichiarazione → sanzione fissa al 120% dell’imposta dovuta.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, presentando una dichiarazione integrativa e avvalendosi del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Questa opzione consente di sanare tempestivamente eventuali errori o omissioni, riducendo in modo significativo le sanzioni applicabili.
In sintesi, la cedolare secca continua a rappresentare un’opportunità fiscale interessante, ma richiede accuratezza e tempestività negli adempimenti al fine di evitare conseguenze molto gravose.
Fulvio Balestra
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