Chiarimenti indicazione costi Black List
Agenzia Entrate, Circolare n. 39/E del 26/09/2016
L’Agenzia delle Entrate, in data 25.05.2016, ha emanato la circolare n. 39/E contenente una serie di chiarimenti sulle recenti modifiche normative al regime dei costi black list. Tra le novità, la circolare affronta il tema della decorrenza, ai fini sanzionatori: infatti, venendo meno la disciplina dei costi black list, viene meno sia la sanzione pari al 10% dei costi ex art. 8 comma 3-bis del DLgs. 471/97 come conseguenza della mancata indicazione in dichiarazione, sia la sanzione da dichiarazione infedele, derivante dall’indeducibilità. Relativamente al favor rei,inoltre, le Entrate specificano che l’abrogazione delle norme contenute nell’art. 110 commi da 10 a 12-bis del TUIR ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, quindi dal 2016 (art. 1 comma 144 della L. 208/2015). Pertanto, ad avviso delle Entrate, relativamente alla decorrenza, la disciplina di cui all’art. 110 comma 10 del TUIR “continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente l’entrata in vigore del relativo decreto”. FONTI: Agenzia Entrate, Circolare n. 39/E del 26/09/2016. EUTEKNE, ItaliaOggi, Il Sole 24 Ore del 27/09/2016.CIRCOLARE+N.+39_E+DEL+26+SETTEMBRE+2016
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