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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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27/09/2016

Chiarimenti indicazione costi Black List


Agenzia Entrate, Circolare n. 39/E del 26/09/2016

L’Agenzia delle Entrate, in data 25.05.2016, ha emanato la circolare n. 39/E contenente una serie di chiarimenti sulle recenti modifiche normative al regime dei costi black list. Tra le novità, la circolare affronta il tema della decorrenza, ai fini sanzionatori: infatti, venendo meno la disciplina dei costi black list, viene meno sia la sanzione pari al 10% dei costi ex art. 8 comma 3-bis del DLgs. 471/97 come conseguenza della mancata indicazione in dichiarazione, sia la sanzione da dichiarazione infedele, derivante dall’indeducibilità. Relativamente al favor rei,inoltre, le Entrate specificano che l’abrogazione delle norme contenute nell’art. 110 commi da 10 a 12-bis del TUIR ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, quindi dal 2016 (art. 1 comma 144 della L. 208/2015). Pertanto, ad avviso delle Entrate, relativamente alla decorrenza, la disciplina di cui all’art. 110 comma 10 del TUIR “continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente l’entrata in vigore del relativo decreto”. FONTI: Agenzia Entrate, Circolare n. 39/E del 26/09/2016. EUTEKNE, ItaliaOggi, Il Sole 24 Ore del 27/09/2016.

CIRCOLARE+N.+39_E+DEL+26+SETTEMBRE+2016



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