Chiusura del fallimento in pendenza di giudizi – aspetti operativi e prospettive di riforma
A seguito della riforma apportata dal DL 132/2015, l’art. 118 della Legge Fallimentare prevede ormai da diverso tempo la possibilità di chiudere la procedura di fallimento a seguito del riparto finale dell’attivo, in pendenza di giudizi.
Si tratta di una previsione introdotta con lo scopo di ridurre ulteriormente al durata media dei fallimenti che, tuttavia, presenta varie criticità applicative che derivano dal fatto che la legge non disciplina le concrete modalità di attuazione dell’istituto.
A sopperire alle lacune normative hanno provveduto i Tribunali di merito. Si citano, tra le altre, la Circolare 1/2016 del Tribunale di Bergamo, la Circolare dell’11 aprile 2017 del Tribunale di Milano e la Circolare del 14 giugno 2018 del Tribunale di Pescara, in cui sono contenuti dettagli operativi per guidare il Curatore nella gestione della Procedura.
Di seguito alcune tematiche di carattere operativo:
- Iter da seguire a seguito della chiusura del giudizio pendente: come precisato dalla Circolare del Tribunale di Milano, in breve, il Curatore dovrà procedere:
- al deposito di un rendiconto di gestione supplementare nelle forme dell’art. 116 L.F.;
- al deposito della istanza di liquidazione dell’eventuale ulteriore compenso dovuto;
- alla ripartizione supplementare dell’attivo;
- alla chiusura della partita IVA e cancellazione della società dal registro imprese.
- Emissione della nota di variazione da parte dei creditori concorsuali insoddisfatti: l’Agenzia delle Entrate (Risposta ad Interpello n. 954-789/2017) ha avuto modo di chiarire che il termine ultimo per i creditori viene differito all’archiviazione definitiva della Procedura. Tuttavia, a parere di chi scrive, essendo già intervenuto il riparto finale, un creditore che abbia la certezza di risultare insoddisfatto dall’eventuale riparto supplementare, potrà procedere anticipatamente all’emissione della nota di variazione. Ciò anche alla luce della recente modifica normativa (art. 18, D.L. 73/2021) che consente, per le procedure dichiarate dal 26 maggio 2021, di effettuare la nota di variazione IVA già alla data di apertura delle medesime.
- Modello Unico di Chiusura: come chiarito dalla recente risposta ad interpello n. 901 – 809/2021, laddove il Tribunale decida di non disporre la cancellazione della società dal registro delle imprese, il Curatore sarà tenuto ad assolvere gli obblighi fiscali secondo le regole ordinarie, sino all’archiviazione definitiva della procedura.
In ogni caso, il nuovo articolo 234 del Codice della Crisi, disciplina in maniera più dettagliata l’effetto della chiusura in pendenza di giudizio.
In particolare, il comma 6 prevede che “il Tribunale Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.”
CHIUSURA DEL FALLIMENTO IN PENDENZA DI GIUDIZI – ASPETTI OPERATIVI E PROSPETTIVE DI RIFORMA
Fulvio Balestra
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