Codice della Crisi d’Impresa – Stato dell’arte nell’applicazione degli istituti
Con il cosiddetto Correttivo - ter (D. Lgs. 136/2024), è stata portata a compimento l’ultima revisione del D. Lgs. 14/2019, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (C.C.I.I.).
Questa modifica rappresenta la conclusione di un iter normativo che si è protratto per quasi 10 anni, iniziato con l’insediamento della Commissione Rordorf nel gennaio 2015. Da allora, si è passati attraverso l’elaborazione di un testo normativo nel febbraio 2019, entrato in vigore nella versione finale nel luglio 2022 e, di recente, con l’adozione di una consistente modifica nel settembre 2024.
Le novità introdotte da questa riforma hanno ridefinito radicalmente il panorama delle procedure concorsuali. Oltre a una profonda revisione degli istituti già esistenti, sono stati introdotti nuovi strumenti, ampliando significativamente le opzioni disponibili per gestire le crisi d’impresa. La dottrina più autorevole stima che, combinando le varie soluzioni previste dal nuovo impianto normativo, si possano individuare oltre 30 percorsi differenti per affrontare una situazione di crisi.
In questo contesto, la scelta dello strumento più adatto per la risoluzione di ogni crisi d’impresa assume un ruolo centrale. Una corretta impostazione iniziale non solo consente di avviare con maggiore efficacia il processo di risanamento, ma permette anche di preservare le aspettative di utilità per i creditori. Inoltre, una scelta strategica ben ponderata permette di navigare con maggiore flessibilità attraverso i vari istituti previsti dalla normativa.
Un esempio di rilievo è rappresentato dalla composizione negoziata, uno strumento che, se gestito con trasparenza e buona fede nel rapporto con i creditori, consente di affrontare la crisi con un approccio collaborativo, sotto il controllo dell’Esperto e con la protezione dall’aggressione dei creditori e dalla necessità di provvedere agli obblighi di ricapitalizzazione normativamente previsti.
La composizione negoziata, oltre alla conclusione tipica rappresentata dall’accordo con i creditori, lascia aperta la possibilità di traguardare il risanamento attraverso una delle varie procedure previste dal Codice della Crisi (Piano Attestato, Accordo di Ristrutturazione, Concordato Preventivo, ecc…).
Qualora tale procedura non produca l’esito sperato, essa può essere conclusa con la presentazione di un concordato semplificato, offrendo così una via alternativa, in ultima istanza, alla liquidazione giudiziale per la gestione della crisi. Questo dimostra come una scelta iniziale adeguata possa facilitare l’adozione di strategie successive, evitando percorsi confusi o inefficaci.
Per le procedure accessibili tramite il c.d. “Procedimento Unitario” (ex ricorso prenotativo) è fondamentale una pianificazione utile a poter sfruttare in maniera completa i 60 (o 120 giorni) concessi per la presentazione della proposta definitiva, sia di Concordato, sia di Accordo di Ristrutturazione o di Piano di Ristrutturazione Omologato potendo corredarla degli elementi di sostanza economica alla base e, ove richiesto (soprattutto in caso di apporto di finanza esterna) le adeguate garanzie.
In situazioni di crisi irreversibile, diventa di fondamentale importanza anche valutare la richiesta di accesso alla liquidazione giudiziale con istanza in proprio, al fine di poter fornire al Tribunale e al nominando Curatore, in trasparenza e collaborazione, adeguata documentazione utile a ricostruire la contabilità e le vicende societarie e accompagnarla, eventualmente, con proposte raccolte per il realizzo dei beni dell’attivo.
Ciò anche al fine di salvaguardare l’imprenditore dalle responsabilità di carattere penali, derivanti dalla ritardata attivazione delle descritte procedure.
In conclusione, il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza, con le sue numerose opzioni e innovazioni, richiede una valutazione tecnica approfondita e un approccio personalizzato per ciascun caso. Il successo di una strategia di risanamento dipende dalla capacità di identificare e applicare, fin dall’inizio, lo strumento più appropriato, assicurando così un processo il più possibile fluido e orientato al risultato.
Fulvio Balestra
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