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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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22/03/2016

Commissario giudiziale assolto


Nessun reato se il Commissario è esaustivo nella relazione 172

La Cassazione con la sentenza n. 11921 allegata si è pronunciata in merito alle contesatazioni fatte ad un commissario giudiziale di una Spa, nei cui confronti il PM aveva ravvisato i reati di omessa denuncia di reato e favoreggiamento reale, nell’ambito di un processo per bancarotta patrimoniale nei confronti degli amministratori della medesima società. La condotta fraudolenta aveva natura distrattiva (artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 del RD 267/1942) ed era stata realizzata mediante la stipula di un contratto di collaborazione, volto a conferire ad altra società, di cui uno degli amministratori era anche amministratore di fatto, l’uso esclusivo di un marchio registrato. Secondo l’ipotesi accusatoria del PM, tale cessione d’uso era stata stipulata con un corrispettivo che, però, non era stato mai erogato, così come il ramo di azienda non era stato restituito neppure dopo la scadenza quinquennale del contratto. Il giudice di merito ha, tuttavia, escluso la responsabilità del commissario giudiziale. Dietro ricorso del Pubblico Ministero, la Cassazione si è pronunciata sulle questioni di diritto connesse a tali fatti. Va premesso che, indubbiamente, le condotte distrattive poste in essere prima dell’ammissione al concordato preventivo rientrano nell’ambito previsionale dell’art. 236 comma 2 L. fall., il quale, in virtù dell’espresso richiamo dell’art. 223 del medesimo decreto, punisce i fatti di bancarotta commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite. L’omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.) potrebbe rilevare per il commissario del concordato preventivo, in quanto costui assume il ruolo di pubblico ufficiale ex art. 165 della legge fallimentare. D’altronde, però, l’art. 172 L. fall. obbliga tale soggetto solo a redigere l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata delle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori; e la stessa relazione, oltre ad essere depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell’adunanza dei creditori, viene trasmessa al Pubblico Ministero, in quanto parte del procedimento concordatario e avendo questi piena facoltà di contraddire sulla domanda di concordato preventivo. È del tutto evidente, allora, secondo la Cassazione, che non possa configurarsi il reato di omessa denuncia allorché risulti che l’imputato abbia illustrato in maniera esaustiva le condizioni nelle quali era stata fatta richiesta di concordato preventivo. La Cassazione, inoltre, esclude che il non avere dettagliatamente spiegato ed illustrato tutte le circostanze relative al marchio, “poiché si trattava di circostanza già agli atti della procedura per il concordato”, possa costituire condotta idonea ad integrare il delitto di favoreggiamento reale. Ciò sia perché mancherebbe il dolo tipico di tale reato, sia, ancor più radicalmente, perchè verrebbe meno anche l’elemento oggettivo della fattispecie in questione, che si sostanzia in qualsiasi comportamento idoneo a far definitivamente conseguire al favorito il provento della sua precedente attività criminosa.




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