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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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08/04/2016

Concordato: debito iva falcidiabile


Corte Ue: Ok alla falcidia con attestazione

La Corte di Giustizia Ue, con sentenza C-546/14 (allegata), pubblicata ieri, con riferimento alla domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal Tribunale di Udine, con ordinanza del 30 ottobre 2014, ha stabilito che l’imprenditore in stato di insolvenza, al fine di estinguere le proprie passività mediante la liquidazione del suo patrimonio, può presentare un ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, con il quale propone di pagare soltanto parzialmente un debito per l’imposta sul valore aggiunto attestando – sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente – che il credito dell’Amministrazione finanziaria non riceverebbe una soddisfazione migliore nel caso del proprio fallimento. La Corte di Giustizia ha preliminarmente osservato che la procedura di concordato preventivo è soggetta a presupposti di applicazione rigorosi, al fine di offrire garanzie per quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti privilegiati, compresi, quindi, quelli afferenti all’IVA: a questo proposito, è stato richiamato il contenuto dell’art. 160, comma 2 L. fall., secondo cui il pagamento parziale di un credito privilegiato può essere ammesso soltanto se un esperto indipendente – in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67, comma 3, lett. d) L. fall. – attesta che tale credito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore, in ragione della collocazione preferenziale, “avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”. E' stato altresì osservato che la proposta concordataria è soggetta al voto di tutti i creditori, ai quali il debitore non proponga un pagamento integrale del loro credito, e che deve essere approvata da tanti creditori che rappresentino lamaggioranza del totale dei crediti ammessi al voto: conseguentemente, tale procedura permette all’Agenzia delle Entrate – o al concessionario della riscossione, per gli importi iscritti a ruolo – di votare contro la proposta di pagamento parziale del credito IVA, qualora non concordi con le determinazioni dell’esperto indipendente. Al ricorrere di tale ipotesi, nell’eventualità in cui la proposta concordataria sia approvata dalla maggioranza di cui all’art. 177 L. fall., l’Amministrazione finanziaria ha comunque la possibilità di opporsi all’omologazione della stessa: in ogni caso, il Tribunale può omologare il concordato, se ritiene che possa soddisfare il predetto credito tributario in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili (art. 180, comma 4 L. fall.). Alla luce delle suddette considerazioni, la Corte di Giustizia Ue ha, quindi, concluso che l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che – a differenza delle misure trattate nelle cause C-174/07 e C-132/06 – non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA, non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’imposta nel loro territorio e la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione europea.




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