close mega
close mega Aggiornamenti

Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

close mega
close mega Consulenza

Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

close mega
close mega Team

Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

Consulta il nostro Diario di bordo    Seguici su in
24/03/2016

Concordato: dilazione avviso bonario


L'ammissione alla procedura comporta la sospensione dei pagamenti.

Un contribuente, ricevuto l’avviso bonario, non volendo contestare la debenza del tributo, può fruire della definizione al terzo delle sanzioni, optando anche per il pagamento rateale. Dopo il pagamento della prima o di una rata successiva, può però accadere che il contribuente richieda l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (anche con riserva ex art. 161, 6° comma L.F.). Ai sensi degli artt. 161 e 167 L. Fall., la presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo comporta la sospensione di tutti i pagamenti. Quindi, da un lato, il debitore ha già ottenuto la dilazione degli avvisi bonari con diritto sia alla riduzione al terzo delle sanzioni da omesso versamento sia alla rateazione degli importi, dall’altro, si trova impossibilitato a onorare nei termini le rate, in ragione della normativa fallimentare. La questione è stata di recente analizzata dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, che, con la sentenza n. 101 del 2016 (allegata), ha sancito come, in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, il debitore sia di fatto obbligato alla sospensione dei pagamenti, in osservanza della par conditio creditorum. In senso analogo si era già espressa la Provinciale di Bari con la pronuncia n. 3167 del 2014. Trattasi di un principio condivisibile, siccome la sospensione del pagamento è un effettoautomatico del concordato preventivo e, quale regola generale, le norme speciali previste dalla legislazione sulle procedure concorsuali valgono anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e degli altri enti impositori. Se, dunque, la sospensione del pagamento causa l’impossibilità di disconoscere la definizione dell’avviso bonario, e la susseguente infondatezza circa la richiesta delle sanzioni nella misura piena, aggiungiamo che in ugual modo non è possibile l’irrogazione di alcuna sanzione come conseguenza del mancato pagamento delle rate da avviso bonario. Sempre in tema di concordato preventivo, per effetto dell’art. 168 L. Fall., non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari nei confronti dell’imprenditore che ha presentato il relativo ricorso (circostanza debitamente messa in evidenza dai giudici di Parma, nella sentenza citata). Tuttavia, ciò non significa che l’Agente della riscossione non possa notificare la cartella di pagamento, in ragione dell’art. 90 del DPR 602/73, a detta del quale Equitalia, sulla base del ruolo, compie “ogni attività necessaria ai fini della insinuazione nell’elenco dei crediti della procedura” (C.T. Reg. Firenze 29 gennaio 2015 n. 173/1/15).

C.T. Prov. Parma 16.2.2016 n. 101-7-16



Condividi su
CONTATTACI