Concordato: dilazione avviso bonario
L'ammissione alla procedura comporta la sospensione dei pagamenti.
Un contribuente, ricevuto l’avviso bonario, non volendo contestare la debenza del tributo, può fruire della definizione al terzo delle sanzioni, optando anche per il pagamento rateale. Dopo il pagamento della prima o di una rata successiva, può però accadere che il contribuente richieda l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (anche con riserva ex art. 161, 6° comma L.F.). Ai sensi degli artt. 161 e 167 L. Fall., la presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo comporta la sospensione di tutti i pagamenti. Quindi, da un lato, il debitore ha già ottenuto la dilazione degli avvisi bonari con diritto sia alla riduzione al terzo delle sanzioni da omesso versamento sia alla rateazione degli importi, dall’altro, si trova impossibilitato a onorare nei termini le rate, in ragione della normativa fallimentare. La questione è stata di recente analizzata dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, che, con la sentenza n. 101 del 2016 (allegata), ha sancito come, in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, il debitore sia di fatto obbligato alla sospensione dei pagamenti, in osservanza della par conditio creditorum. In senso analogo si era già espressa la Provinciale di Bari con la pronuncia n. 3167 del 2014. Trattasi di un principio condivisibile, siccome la sospensione del pagamento è un effettoautomatico del concordato preventivo e, quale regola generale, le norme speciali previste dalla legislazione sulle procedure concorsuali valgono anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e degli altri enti impositori. Se, dunque, la sospensione del pagamento causa l’impossibilità di disconoscere la definizione dell’avviso bonario, e la susseguente infondatezza circa la richiesta delle sanzioni nella misura piena, aggiungiamo che in ugual modo non è possibile l’irrogazione di alcuna sanzione come conseguenza del mancato pagamento delle rate da avviso bonario. Sempre in tema di concordato preventivo, per effetto dell’art. 168 L. Fall., non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari nei confronti dell’imprenditore che ha presentato il relativo ricorso (circostanza debitamente messa in evidenza dai giudici di Parma, nella sentenza citata). Tuttavia, ciò non significa che l’Agente della riscossione non possa notificare la cartella di pagamento, in ragione dell’art. 90 del DPR 602/73, a detta del quale Equitalia, sulla base del ruolo, compie “ogni attività necessaria ai fini della insinuazione nell’elenco dei crediti della procedura” (C.T. Reg. Firenze 29 gennaio 2015 n. 173/1/15).C.T. Prov. Parma 16.2.2016 n. 101-7-16
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