Concordato in continuità vincolante
Trib. Milano: utilità per i creditori vincolante
Il Decreto del Tribunale di Milano del 3.11.2016, depositato l'8.11.2016, tra le altre questioni, prevede che nel concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis L.F., l'utilità per i creditori specificamente individuata ed economicamente valutabile è vincolante. Ciò anche per consentire all'attestatore, in modo chiaro e attendibile, di poter esprimere un reale giudizio di strumentalità della proscecuzione dell'attività d'impresa per il miglior soddisfacimento dei creditori.Cass. 7.12.2016 n. 25162
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