Concordato liquidatorio e soglia minima del 20%
Soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari al 20%
Il Tribunale di Bergamo, con il decreto del 24.11.2016, ha chiarito che la soglia minima del 20% di soddisfazione dei creditori chirografari deve avvenire mediante pagamento (quindi in moneta e non con altri mezzi) ed inoltre incide sulla fattibilità giuridica del concordato (quindi non essendo una questione di fattibilità economica, il Tribunale può intevenire vagliando la fattibilità giuridica). Nel caso di specie, basandosi sulle valutazioni effettuate dell'attivo (principalmente immobili) dal perito nominato dai Commissari Giudiziali, di gran lunga inferiori alle valutazioni del perito della società debitrice, non vi erano più le condizioni per soddisfare i chirografari nel limite minimo del 20%. Di conseguenza il Tribunale ha revocato il concordato e dichiarato il fallimento della società debitrice. Si allega un articolo di commento pubblicato su "il Fallimentarista".articolo-di-commento-1.pdf
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