Concordato – pagamento crediti anteriori
Ammessi solo se consentono la miglior soddisfazione dei creditori In merito ai pagamenti di crediti anteriori al concordato, la norma di riferimento è l’art. 182 quinques comma 5 L.F., che è stata introdotta dall'art. 33[1] del D.L. 83/2012[2] e prevede che "il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori".La relazione al D.L. 83/2012 spiega che l’obiettivo del legislatore era risolvere una delle criticità del sistema vigente che maggiormente impedisce la tempestiva risoluzione delle crisi di impresa: l'intervento, ispirato ai first day orders del Bankruptcy code statunitense, consiste nel riconoscere al debitore che ha depositato una domanda ex artt. 161, primo o sesto comma[3], e 182 bis, primo o sesto comma, L.F. la facoltà di richiedere subito al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili e a pagare i fornitori anteriori le cui prestazioni siano funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Il Tribunale accorda o meno la predetta autorizzazione sulla base delle risultanze della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lettera d), che deve essere prodotta dal debitore. I finanziamenti e i pagamenti possono essere autorizzati sempre che siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori concorsuali: in questo modo il legislatore affida alla continuità aziendale non un valore in se' intrinseco bensì strumentale in quanto connesso alla soddisfazione dell'interesse del ceto creditori. Da rilevare, a tal proposito, quanto segnalato dalla recente sentenza di Cassazione n. 3324 del 19/02/2016, laddove si evidenzia che sono autorizzati i pagamenti dei creditori anteriori funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori e, inoltre, l’averli eseguiti in difetto di autorizzazione del giudice delegato comporta l’automatica revoca della procedura ai sensi dell'art. 173 ultimo comma L.F. solo se tali pagamenti sono diretti a frodare le ragioni dei creditori. Nella sentenza, i giudici di legittimità sottolineano l’irrilevanza della mancata autorizzazione del Giudice se il pagamento dei crediti anteriori non configura frode ai creditori e non pregiudica le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato, assumendo la migliore soddisfazione dei creditori come criterio di ordine generale. [1] Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale [2] Misure urgenti per la crescita del Paese [3] L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti (3), riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
Sentenza Cassazione n. 3324-2016
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