Concordato preventivo e compensazione tra crediti tributari
In materia di concordato preventivo, ove l'imprenditore concordante o i suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, mentre - al contrario - non può opporre in compensazione crediti formatisi in epoca precedente l'apertura della procedura, stante il principio richiamato dagli artt. 56 e 169 l. fall., applicabile anche ai crediti erariali. (Cassazione civile, sez. V, tributaria, 02 Luglio 2020, n. 13467, massima ufficiale).
Cassazione n. 13467 del 2 luglio 2020
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