Conversione crediti d’imposta in DTA: aspetti contabili
Applicazione dei principi IAS / IFRS
In relazione alla modalità di contabilizzazione dei crediti d’imposta derivanti dalla conversione delle DTA, introdotta nuovamente dall’art. 55 del 18/2020 (c.d. DL Cura Italia) deve ritenersi ancora applicabile quanto previsto dal documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 5 del 15 maggio 2012 Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS. Il documento tratta della rilevazione delle DTA e dell’eventuale trasformazione delle stesse in credito d’imposta in base ai principi IAS.
In particolare è specificato che "la trasformazione delle DTA iscritte nell’attivo in crediti d’imposta genera una mera permutazione patrimoniale della pertinente quota parte delle DTA, senza alcun impatto a conto economico; la rimanente quota parte di DTA non convertita rimane iscritta in bilancio come attività fiscali anticipate."
Occorre tuttavia precisare che, nell’attuale edizione dell’agevolazione è possibile convertire in credito d’imposta anche le DTA non iscritte a bilancio. Per questa seconda tipologia di DTA, l’iscrizione del credito d’imposta comporterà l’iscrizione di un componente positivo a conto economico.
Fulvio Balestra
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