Credito d’imposta sui dividendi esteri: giurisprudenza favorevole, ma pratica ancora complessa
Negli ultimi mesi i quotidiani e riviste specialistiche – tra i vari Italia Oggi con un articolo del 22 luglio 2025 – hanno dato risalto alle decisioni dei giudici tributari che confermano la spettanza del credito d’imposta convenzionale sui dividendi esteri già assoggettati ad imposizione alla fonte nello stato di percezione.
Questo orientamento è ormai consolidato, anche grazie a numerose pronunce della Corte di Cassazione.
Tuttavia, il modello di dichiarazione dei redditi non consente ad oggi di scomputare direttamente le imposte estere, costringendo il contribuente a subire un doppio prelievo e a presentare successivamente un’istanza di rimborso.
Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate non si adegua all’orientamento giurisprudenziale, opponendo sistematicamente un silenzio-rifiuto, che rende inevitabile il contenzioso.
Un percorso che comporta tempi lunghi, costi legali e spesso porta il contribuente a rinunciare, specialmente quando gli importi in gioco sono modesti.
In linea con il caso riportato da Italia Oggi, segnalo anche una recente sentenza favorevole della Corte di Giustizia Tributaria di Bergamo, relativa a un caso seguito dal nostro Studio avente ad oggetto un caso di applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.
In tale decisione, la Commissione ha riconosciuto integralmente il diritto al credito d’imposta e ha condannato l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di lite, permettendo così al contribuente di recuperare anche i costi sostenuti per ottenere quanto spettante.
Si allega il testo integrale della sentenza, che si inserisce in un quadro giurisprudenziale ormai solido a tutela del contribuente.
📚 Articolo di riferimento (tra i molti sull’argomento):
🔗 https://www.italiaoggi.it/diritto-e-fisco/fisco/convenzione-tra-italia-e-svizzera-sui-dividenti-e-arduo-negare-il-credito-aggnvfh4
Fulvio Balestra
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