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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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27/05/2021

Decreto Sostegni Bis n. 73 del 2021


Le principali novità normative

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. Decreto Sostegni Bis, il legislatore ha introdotto numerose riforme di rilevante impatto economico, della quale se ne propone una sintesi.

Art. 1: Contributo a fondo perduto: sono state previste 3 forme di riconoscimento di un contributo a fondo perduto. La prima prevede, in favore dei soggetti con partita Iva attiva all’entrata in vigore della norma, che hanno presentato ed ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto istituito con l’art. 1 del decreto-legge 41 del 22 marzo 2021 (decreto sostegni), il riconoscimento di un secondo contributo in misura pari a quanto già percepito.

La seconda modalità è prevista in favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e per coloro che producono reddito agrario, i quali abbiano partita Iva attiva alla data dell’entrata in vigore del presente decreto e fatturato non superiore a 10 milioni di euro. A questi soggetti è riconosciuto un credito alternativo nella sua determinazione in relazione all'ottenimento del credito di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto sostegni). Per chi ha beneficiato di tale contributo, l'ammontare del nuovo sostegno è determinato applicando le vecchie aliquote al differenziale di fatturato emerso dal confronto tra il fatturato medio mensile del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 e quello del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020 purché inferiore almeno del 30%. Per coloro i quali non hanno beneficiato del predetto contributo, le aliquote applicate vanno dal 90% in caso di ricavi non superiori a 100.000 euro, al 30% in caso di ricavi compresi tra 5 e 10 milioni di euro. In ogni caso il contributo non può eccedere i 150.000 euro.

Art. 4: Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda: la norma estende al 31 luglio 2021 quanto previsto dall’art. 28, comma 5, del DL Ristori: “Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019”.

Inoltre, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 10 milioni, nonché ad enti non commerciali, religiosi e del terzo settore, il credito d’imposta è riconosciuto in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. Conseguentemente, ai locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che il fatturato medio mensile del periodo 1.04.2020 al 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30%.

Art. 9: Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agenzia della riscossione, dei termini della plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni per omessa iscrizione al catasto urbano di fabbricati rurali: La norma, con il presente articolo, riprende quanto già previsto nei precedenti decreti emergenziali, modificando il riferimentto temporale: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (art. 68, Dl 18/2020). Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi. (art. 152, DL 34/2020). Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13: Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese: il presente disposto normativo modifica le condizioni di finanziamento garantito da SACE S.p.A. nei confronti delle imprese come precedentemente disposto dall’art. 1 del DL 23 del 2020. Sulla base del nuovo disposto, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 10 anni. Qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 15 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

Art. 14: Tassazione capital gain start up innovative: tale articolo introduce l'esenzione da capitale gain conseguito tramite cessione di partecipazioni in start up o PMI innovative. Più precisamente, le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in start up innovative acquisite tramite sottoscrizione di capitale dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni, realizzate da persone fisiche, non sono soggette ad imposizione. Medesima agevolazione è prevista per i capital gain conseguiti su partecipazioni al capitale di PMI innovative.

Ancora, sono esenti da tassazione le plusvalenze realizzate tramite cessione di partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato, qualora entro un anno dal loro conseguimento siano reinvestite in start up innovative o PMI innovative.

Art. 16: Proroga moratoria per le PMI: In relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari (art. 106) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, per aperture di credito, prestiti rateali e mutui e altri finanziamenti, i termini sono prorogati al 31 dicembre 2021.

Art. 18: Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali: il legislatore ammette il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione anche in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato. Questo principio si applica anche nel caso di mancato pagamento da parte del cessionario a partire dalla data in cui questo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data di decreto di omologa di accordo di ristrutturazione o pubblicazione di un piano attestato. 

Il legislatore ha inoltre introdotto il comma 5-bis all’art. 26 del DPR 633/72, secondo cui: Nel caso in cui, successivamente all’accesso ad un istituto per al definizione della crisi d’impresa, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di comma 1 (fatturazione del corrispettivo). In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5 non ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19, l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.”

Art. 19: Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021: L'art. 9 innanzitutto estende la cessione di crediti ex art. 44-bis del DL 34/2020 al 31 dicembre 2021. Inoltre, per gli aumenti di capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio 2020, l’aliquota ACE viene innalzata al 15%. La variazione in aumento rileva per un ammontare massimo pari a 5 milioni. Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento, dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti o dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare a riserva l’utile d’esercizio. Nel caso di successiva riduzione del capitale nella circostanza di avvenuto beneficio in forma di credito d'imposta, viene prevista la restituzione in proporzione a tale minore importo. Nel caso in cui l'incentivo sia utilizzato in misura ordinaria, il reddito complessivo dell’imposta sui redditi è aumentato di ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento esistente alla chiusura del periodo precedente e quella del periodo in corso. 

Il credito d’imposta può essere usato in compensazione senza limiti di importo, chiesto a rimborso oppure ceduto a terzi.

Art. 20: Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi: Ai soggetti con volume di ricavi superiori a 5 milioni di euro è riconosciuta la facoltà di richiedere il credito d’imposta pari al 10% delle somme investite per l’acquisto di beni strumentali nuovi di tipo ordinario utilizzabile in compensazione in unica soluzione. 

Art. 22: Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021: Innalzato a 2 milioni il limite annuo di crediti compensabili o rimborsabili per l’anno 2021.

Art. 32: Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: Introdotto il credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, da soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi quelli del Terzo settore, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi per la salute, comprese le somministrazioni di tamponi COVID-19. Il limite è pari a 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.



Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 - Decreto Sostegni-bis

Edoardo Mazzucotelli

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