Delibera degli amministratori e concordato con riserva
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20725 del 04 settembre 2017, si è pronunciata in merito alla necessità di rispettare le formalità previste dall'art. 152 l. fall., (assunzione della decisione da parte dell'organo competente, verbalizzazione notarile e pubblicità) anche ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva. Si tratta di una tematica molto dibattuta in dottrina, tanto che si sono create quattro possibili soluzioni: a) le formalità devono essere rispettate solo al momento della presentazione della domanda "con riserva"; b) le formalità devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta; c) le formalità sono richieste in entrambi i momenti; d) le formalità sono richieste in uno dei due momenti e, quindi, al momento della presentazione della domanda "con riserva" o al momento del suo successivo completamento. La sentenza in commento, richiamando un’altra recente pronuncia della Suprema Corte, ha stabilito che “la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, le formalità prescritte dall'art. 152 l. fall., devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta.” Tuttavia, in termini pratici, la soluzione proposta dai giudici di legittimità non può certo applicarsi a tutte le situazioni aziendali, specialmente nell’ambito di grandi realtà imprenditoriali (dotate di organi amministrativi pluripersonali) o in contesti di conflitto. La presentazione di una domanda di concordato comporta infatti l’assunzione di grandi responsabilità che, spesso, non tutti i componenti dell’organo amministrativo sono disposti a prendersi. In ogni caso, dal punto di vista normativo, si ricorda che a questo proposito la Relazione Illustrativa al D. Lgs n. 5/2006 stabilisce un principio di derogabilità alle disposizioni dell’art. 152 l. fall., nella parte in cui si specifica che “… si è ritenuto preferibile, in coerenza con la tendenza legislativa che emerge dalla riforma del diritto societario assegnare agli amministratori delle società di capitali il potere di richiedere il concordato, nonchè di prevedere – per tutti i tipi societari – la derogabilità delle scelte operate dal legislatore”.
Fulvio Balestra
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