09/03/2024
Accordi di ristrutturazione dei debiti – impatti degli stralci dei fornitori
Quando si redige un piano industriale nell’ambito della procedura di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (ADR) ex art. 56 e ss. CCII, è indispensabile tenere conto dell’impatto finanziario derivante dagli accordi a stralcio raggiunti con i fornitori dell’impresa.
Dalla data di omologa dell’ADR, il fornitore ha facoltà di emettere nota di variazione ex art. 26, DPR 633/1972 per la porzione di credito oggetto di stralcio.
Il debitore riceve la nota di variazione e, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 20/2021, sarà tenuto a registrarla, con la conseguenza dell’emersione di un’IVA a debito sulla porzione oggetto di stralcio.
I flussi del piano dovranno quindi prevedere lo stanziamento dei predetti importi.
Esempio: Credito 100 + iva 22% con stralcio del 50%. Il creditore emetterà una nota di variazione di 50 + iva 22%, con emersione di un debito IVA di 11 a carico del debitore.
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