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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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Fulvio Balestra
01/05/2021


Qualora, ad esito di un contenzioso, sia disposta la c.d. “distrazione delle spese” ex art. 93 c.p.c., è importante conoscere il trattamento da riservare alla parcella dell’avvocato della parte vincitrice (c.d. “distrattario”).

Qualora, ad esito di un contenzioso, sia disposta la distrazione delle spese a favore del difensore della parte vincitrice ex art. 93 c.p.c., è importante conoscere il trattamento da riservare alla parcella dell’avvocato della parte vincitrice (c.d. “distrattario”).

In primo luogo, l’avvocato distrattario dovrà emettere (in caso non l’abbia già fatto precedentemente alla definizione del giudizio) la fattura alla propria cliente vittoriosa.

A seconda delle caratteristiche soggettive della parte vittoriosa si aprono due possibilità:

  1. parte vittoriosa soggetto passivo IVA: sarà tenuta a versare l’IVA all’avvocato “distrattario” e potrà portarla in detrazione nel caso in cui la controversia sia inerente all’attività svolta; la parte soccombente dovrà quindi versare all’avvocato distrattario esclusivamente l’importo dovuto a titolo di onorario e spese;
  2. parte vittoriosa non soggetto IVA: la parte soccombente dovrà quindi versare all’avvocato distrattario tutto l’importo indicato nella parcella, IVA compresa.

Tali principi devono ritenersi consolidati tanto in giurisprudenza (Cass. 22279/2018) quanto nella prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circolare Min. 203/1994, Ris. Min. 91/98, Risposta ad Interpello n. 387/2020).



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