01/05/2021
Qualora, ad esito di un contenzioso, sia disposta la c.d. “distrazione delle spese” ex art. 93 c.p.c., è importante conoscere il trattamento da riservare alla parcella dell’avvocato della parte vincitrice (c.d. “distrattario”).
Qualora, ad esito di un contenzioso, sia disposta la distrazione delle spese a favore del difensore della parte vincitrice ex art. 93 c.p.c., è importante conoscere il trattamento da riservare alla parcella dell’avvocato della parte vincitrice (c.d. “distrattario”).
In primo luogo, l’avvocato distrattario dovrà emettere (in caso non l’abbia già fatto precedentemente alla definizione del giudizio) la fattura alla propria cliente vittoriosa.
A seconda delle caratteristiche soggettive della parte vittoriosa si aprono due possibilità:
- parte vittoriosa soggetto passivo IVA: sarà tenuta a versare l’IVA all’avvocato “distrattario” e potrà portarla in detrazione nel caso in cui la controversia sia inerente all’attività svolta; la parte soccombente dovrà quindi versare all’avvocato distrattario esclusivamente l’importo dovuto a titolo di onorario e spese;
- parte vittoriosa non soggetto IVA: la parte soccombente dovrà quindi versare all’avvocato distrattario tutto l’importo indicato nella parcella, IVA compresa.
Tali principi devono ritenersi consolidati tanto in giurisprudenza (Cass. 22279/2018) quanto nella prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circolare Min. 203/1994, Ris. Min. 91/98, Risposta ad Interpello n. 387/2020).
Condividi su