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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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Fulvio Balestra
24/03/2021


L’art. 208 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa (D. Lgs. 14/2019) disciplina in maniera puntuale il trattamento da riservare alle domande di insinuazione c.d. “ultra tardive”.

In particolare, il comma 3, prevede che, decorso il termine di 6 mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo relativo alle insinuazioni tempestive e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva e’ ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo e’ dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e’ cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l’istante non ha indicato le circostanze da cui e’ dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilita’, il giudice delegato dichiara con decreto l’inammissibilita’ della domanda.



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