24/03/2021
L’art. 208 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa (D. Lgs. 14/2019) disciplina in maniera puntuale il trattamento da riservare alle domande di insinuazione c.d. “ultra tardive”.
In particolare, il comma 3, prevede che, decorso il termine di 6 mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo relativo alle insinuazioni tempestive e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva e’ ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo e’ dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e’ cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l’istante non ha indicato le circostanze da cui e’ dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilita’, il giudice delegato dichiara con decreto l’inammissibilita’ della domanda.
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