28/02/2021
Nell’attuale contesto di transizione al RUNTS, considerata l’eventuale necessità di riorganizzazione da parte degli Enti che intendono iscriversi al Registro, è importante ricordare che le agevolazioni fiscali previste dall’art. 82 del CTS in tema di imposte indirette, sono già applicabili per Onlus, APS e ODV.
In particolare, le agevolazioni di cui all’art. 82, comma 3 (esenzione da imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale dei trasferimenti a titolo gratuito) e al comma 4 (applicazione in misura fissa di imposta di registro ipotecaria e catastale per gli atti traslativi della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento) si applicano alle entità menzionate già a decorrere dal 1 gennaio 2018 (vedasi anche risposta ad interpello dell’AE n. 277/2020).
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