14/04/2021
Riammissione al lavoro per soggetti con sintomi Covid-19
Il Ministero della Salute, con la circolare n. 15127 del 12 aprile 2021, descrive le procedure da attuare da parte di datori di lavoro e dipendenti con riferimento alla riammissione al lavoro per soggetti in malattia Covid-19.
La circolare distingue tre casi: i soggetti con sintomatologia grave, i soggetti con sintomatologia lieve o asintomatici ed i soggetti a stretto contatto con individui positivi.
Per i primi la riammissione è subordinata alla visita medica effettuata dal medico competente (se nominato), per i secondi sarà invece necessario un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e l’ottenimento di esito negativo a test molecolare effettuato dopo almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi. Il lavoratore deve trasmettere al datore di lavoro la certificazione di avvenuta guarigione. Per la terza circostanza è richiesto un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo e l’esito negativo a tampone molecolare.
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