23/03/2021
Nel caso in cui il contribuente proceda ad una seconda “rivalutazione” della partecipazione, avrà la facoltà di detrarre l’imposta sostitutiva versata in precedenza.
Lo prevede l’art. 7, c. 2, lett. ee) del D.L. 70/2011. Con la circolare 1/2021 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la norma citata si applica anche a questa riedizione della rideterminazione del costo d’acquisto delle partecipazioni disposta dalla legge di bilancio 2021.
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