09/07/2024
Con il Position Paper n. 5, “Proposte per una fiscalità dell’arte più competitiva” Assonime fa il punto sul regime attuale di tassazione a cui sono soggetti (o rischiano di essere soggetti) i collezionisti d’arte o altri oggetti (ad esempio le autovetture).
Si tratta di una tematica di assoluto rilievo in quanto i contribuenti italiani, collezionisti di opere d’arte e altri oggetti (es. autovetture), risultano esposti alla contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’attività di “speculatore occasionale” ed alla conseguente tassazione dei redditi diversi per attività commerciale non svolta abitualmente derivante dalla cessione dei beni collezionati.
L’indeterminatezza della figura dello “speculatore occasionale” impone ai contribuenti, in attesa della riforma normativa, di conservare adeguatamente, in una sorta di file difensivo, tutti gli elementi e documenti idonei a dimostrare, senza dubbio alcuno, l’assenza di intento speculativo.
La prova contraria può spesso risultare diabolica in quanto un individuo che opera nella semplice veste di collezionista, proprio per lo spirito con il quale coltiva la propria passione, potrebbe non avere l’abitudine di conservare tutta la documentazione afferente gli acquisti e le vendite effettuate.
La legge delega per la riforma fiscale – Legge 9 agosto 2023, n. 111, in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto – nella parte relativa alla revisione dell’IRPEF, ha previsto importanti novità in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito della vendita di opere d’arte (e oggetti da collezione in genere).
Nella relazione illustrativa al disegno di legge del marzo 2023, è riportato che “si prevede in materia di redditi diversi, l’introduzione della disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti per la cessione, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione nonché, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo da tassazione i casi in cui è assente l’intento speculativo perché, ad esempio, le plusvalenze realizzate sono relative a beni acquisiti a seguito di successione e donazione, è stata effettuata una permuta con altri oggetti o opere o il corrispettivo conseguito sia reinvestito entro un congruo lasso temporale in altri beni rientranti nella disciplina in esame.”
Condividi su