Dilazione privilegiati e diritto di voto
Recenti sentenze della cassazione e decisioni di merito
La recentissima sentenza della Cassazione n. 22045 del 31.10.2016 (allegata), in tema Concordato Fallimentare, sostiene che l’adempimento del pagamento dei creditori privilegiati con una tempistica superiore a quella normalmente imposta dalla legge (immediata nel Concordato Fallimentare e entro un anno dall’omologa nei concordati con continuità aziendale) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione del ritardo. Con l’effetto che una volta individuata l’entità di tale perdita la partecipazione al voto dei creditori privilegiati resta determinata entro questa misura e non si estende all’intero credito munito di rango privilegiato. Ciò che non è ancora chiara è l’individuazione (che spetta al Giudice Delegato) dell’entità della perdita economica del creditore privilegiato: intero importo non pagato entro i termini di legge ovvero interessi che gravano sulla parte che viene pagata al 100% anche se oltre i termini di legge ? Alle medesime conclusioni della sentenza di cui sopra, relativa al concordato fallimentare, la Cassazione era già giunta per ben 3 volte nel 2014 e nel 2015 in merito a concordati preventivi con continuità aziendale, in cui era prevista una dilazione del pagamento dei creditori privilegiati oltre l’anno dall’omologa. Si allegano le 3 sentenze in argomento, oltre ad un utile riepilogo delle sentenze, anche di merito, che trattano l’argomento in oggetto.Cassazione 31.10.2016 n. 22045
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