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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

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Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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04/08/2021

DURF e amministrazione straordinaria


Concesso il pagamento al subappaltatore decaduto dal DURF e ammesso a procedura straordinaria

Con la risposta ad istanza di interpello n. 525/2021, pubblicata in data 3 agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate si esprime in senso positivo in merito al pagamento di quanto spettante al subappaltatore il quale è stato ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, con conseguente rilascio del DURF per il periodo successivo all'ammissione alla procedura, nonostante questi non abbia correttamente adempiuto all'obbligo dei versamenti delle ritenute fiscali ai dipendenti.

Il caso specifico vedeva la proposizione dell'istanza di interpello parte dalla società mandante la quale, per non incorrere in sanzioni di cui al comma 4 dell'art. 17-bis del D.l. 9 luglio 1997, n. 241, chiedeva se si potesse applicare per analogia quanto previsto nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria in tema di DURC. L'Agenzia delle Entrate, in un primo momento, boccia l'applicazione per analogia per il DURF in quanto non esiste specifica previsione normativa. Nonostante ciò, in chiusura, l'Ufficio si esprime nei seguenti termini: "Applicando le disposizioni sopra richiamate alla fattispecie in esame, dunque, a seguito di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, non può arbitrariamente assolvere i propri debiti erariali - nella specie versare le ritenute relative al periodo antecedente - se non nel rispetto della delineata procedura di accertamento del passivo e liquidazione dell'attivo. Conseguentemente deve considerarsi disapplicato il vincolo disposto dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, in capo all'istante con riguardo ai debiti pregressi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale della, e, per l'effetto, possibile il pagamento al subappaltatore dei corrispettivi trattenuti dall'istante."

Pertanto, non essendo ammesso in corso di procedura il pagamento di debiti pregressi in violazione della par condicio creditorum, la società subappaltatrice in procedura non dovrà assolvere al vincolo di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997.



Risposta interpello n. 525 del 03.08.2021

Edoardo Mazzucotelli

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