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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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10/03/2024

Efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni statutarie – art. 2436 c.c. – rinnovo del Consiglio di Amministrazione


L'art. 2436 c.c. stabilisce che, in linea generale, le modifiche statutarie non producono effetti se non dopo l'iscrizione a Registro Imprese.

Nella pratica professionale è frequente la necessità operativa di dover adottare, immediatamente a valle dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto, delibere sulla base di modifiche appena adottate.

E' il caso il rinnovo del Consiglio di Amministrazione a seguito dell'intervenuta modifica statutaria del numero di componenti dell'organo gestorio.

La massima n. 19 - 2004 del Consiglio Notarile di Milano rappresenta una linea guida in merito, in quanto chiarisce che il principio di efficacia delle modifiche statutarie fissato dall'art. 2436 c.c. non impedisce tuttavia che gli organi sociali competenti assumano delibere al cui fondamento concorrano modificazioni statutarie ancora da iscrivere nel registro delle imprese; tale è il caso, ad esempio:  della nomina di amministratori in numero coerente con la nuova clausola statutaria approvata dalla stessa assemblea, ma non adeguato allo statuto “preceden-te”, situazione che si produce anche quando viene nominato un unico amministrato-re, (ovvero un consiglio di amministrazione), e la nuova struttura monocratica (ov-vero collegiale) dell’organo non era precedentemente prevista."




Fulvio Balestra

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