Efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni statutarie – art. 2436 c.c. – rinnovo del Consiglio di Amministrazione
L'art. 2436 c.c. stabilisce che, in linea generale, le modifiche statutarie non producono effetti se non dopo l'iscrizione a Registro Imprese.
Nella pratica professionale è frequente la necessità operativa di dover adottare, immediatamente a valle dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto, delibere sulla base di modifiche appena adottate.
E' il caso il rinnovo del Consiglio di Amministrazione a seguito dell'intervenuta modifica statutaria del numero di componenti dell'organo gestorio.
La massima n. 19 - 2004 del Consiglio Notarile di Milano rappresenta una linea guida in merito, in quanto chiarisce che il principio di efficacia delle modifiche statutarie fissato dall'art. 2436 c.c. non impedisce tuttavia che gli organi sociali competenti assumano delibere al cui fondamento concorrano modificazioni statutarie ancora da iscrivere nel registro delle imprese; tale è il caso, ad esempio: della nomina di amministratori in numero coerente con la nuova clausola statutaria approvata dalla stessa assemblea, ma non adeguato allo statuto “preceden-te”, situazione che si produce anche quando viene nominato un unico amministrato-re, (ovvero un consiglio di amministrazione), e la nuova struttura monocratica (ov-vero collegiale) dell’organo non era precedentemente prevista."
Fulvio Balestra
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