Esdebitazione: basta il pagamento parziale dei creditori (in generale e non per la singola categoria di creditori)
Cassazione 7550/2018
La Cassazione, con l'allegata sentenza n. 7550 del 28.03.2018, esprimendosi nuovamente su un caso già precedentemente risolto dalle Sezioni Unite 24214/2011 (poi non rispettata dai giudici di merito nel giudizio di rinvio) ha ribadito la tesi estensiva per l'esdebitazione; quest'ultima, una volta valutati i requisiti soggettivi della meritevolezza, può essere concessa quando, come previsto dall'art. 142 L.F., vengono soddisfatti almeno in parte i creditori. Per "almeno in parte" deve intendersi la soddisfazione almeno parziale dei crediti presi congiuntamente; conseguentemente non è necessario che venga soddisfatta almeno in parte ogni categoria di creditori (ad es. privilegiati, chirografari). Inoltre la Cassazione in argomento ha cassato anche la tesi del giudizio d'appello che aveva introdotto - senza alcun riferimento normativo - una soglia minima di soddisfacimento pari al 30%. A tal proposito la Cassazione ha argomentato che lo spirito del legislatore è quello di estendere il campo di applicazione dell'esdebitazione. Questo è confermato anche dal fatto che nell'originaria proposta normativa era stato introdotto un limite di soddisfazione del 25% dei chirografari; proposta poi eliminata e non sostituita con limitazioni di altro genere. A parere del sottoscritto, quindi, tale Cassazione potrà essere utile sia per le richieste di esdebitazione in ambito fallimentare ma anche, e soprattutto, in ambito di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 e seguenti della Legge 3/2012.Condividi su