Esdebitazione dell’incapiente – art. 283 D. Lgs. 14/2019 – la centralità della meritevolezza
L’esdebitazione del soggetto incapiente è prevista dall'art. 283 del Codice della Crisi (D. Lgs. 14/2019) e viene concessa, in sintesi, alla persona fisica che risulta meritevole secondo i parametri di legge.
Si tratta di una soluzione da valutare per i soggetti che risultano oberati da posizioni debitorie e non hanno alcuna utilità da offrire dai creditori.
La meritevolezza assume rilevanza centrale in quanto è il presupposto che spesso risulta più difficile da soddisfare.
Il Giudice è chiamato ad effettuare un giudizio in relazione alla verifica di “assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento”.
Le prime espressioni dei Tribunali di merito dimostrano come il vaglio da superare sia molto rigido, in considerazione del fatto che la liberazione dei debiti del sovraindebitato comporta un sacrificio notevole per i suoi creditori. Ragione per la quale può essere concessa solo in casi, per l'appunto, "meritevoli".
Rischia di non poter accedere all'istituto il soggetto che, ad esempio, in assenza di particolari giustificazioni (un grave problema di salute o cause di forza maggiore effettivamente documentabili) abbia sistematicamente omesso di pagare le imposte sui redditi (caso non infrequente).
L'assenza del requisito della meritevolezza può oltretutto rendere inutile l'accesso alla procedura di liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio L. 3/2012) in quanto, decorsi i quattro anni di durata della procedura, il debitore finisce per non ottenere l'effetto esdebitatorio desiderato.
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Il requisito dell'incapienza è soddisfatto debitore che “non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”.
Anche il sovraindebitato titolare di un reddito può potenzialmente accedere al beneficio, nella misura in cui lo stesso sia interamente assorbito dalle esigenze di mantenimento suo e della sua famiglia, ovvero quando la quota che ne sopravanza sia appena sufficiente a coprire le spese di procedura.
L’art. 283, comma primo, ultimo periodo, stabilisce che qualora nei quattro anni successivi alla pronuncia del decreto sopraggiungano utilità rilevanti, le quali consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, l’obbligo di pagamento permane e, a tal fine, è altresì previsto che il debitore è tenuto a presentare, nei termini e con le modalità indicate nel decreto di concessione del beneficio, una dichiarazione circa le sopravvenienze rilevanti (comma 7), e che l’OCC debba a sua volta vigilare sul tempestivo deposito di tale dichiarazione, nonché verificare, su richiesta del giudice, se vi sono state sopravvenienze rilevanti (comma 9).
Fulvio Balestra
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