Fallimento: privilegio studio associato?
Privilegio ammesso se provata l'attività del professionista.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6285 del 31.03.2016 (allegata), richiamando anche precedenti sentenze (443/2016, 4485/2015) ha stabilito che la domanda di insinuazione al passivo, da parte dello studio associato faccia presumere che non sussista il richiesto privilegio, “a meno che l’istante non provi che il credito si riferisca alla prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto all’associazione”. Al ricorrere di tale ipotesi, ne conseguirà, quindi, la rigorosa indagine sul concreto espletamento della prestazione professionale, tenendosi altresì conto della dimensione dell’associazione professionale (nel caso specifico n. 2 commercialisti senza dipendenti), e il riconoscimento del privilegio in oggetto limitatamente al credito o alla parte di esso per il quale sarà stata data dalla parte la prova rigorosa in oggetto.Cass. 31.3.2016 n. 6285
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