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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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05/04/2016

Fallimento: reati di truffa e bancarotta


La bancarotta concorre con la truffa e assorbe l'appropriazione.

La Cassazione con l'allegata sentenza n. 13399, depositata il 04.04.2016, esamina i rapporti tra la bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 del RD 267/42), da un lato, e le fattispecie di truffa (art. 640 c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), dall’altro. Quanto alla prima relazione, è evidenziato come il reato fallimentare concorra con quello di truffa. Ciò sia perché l’obiettività giuridica delle ipotesi delittuose è diversa, sia perché l’“iter criminis” della truffa si esaurisce con l’acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto dell’imprenditore truffaldino che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio costituisce un’azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta se viene dichiarato il fallimento (cfr. Cass. n. 39610/2010). Con riguardo al secondo profilo, è precisato, in primo luogo, che la bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario è reato complesso, che comprende tra i propri elementi costitutivi una condotta di appropriazione indebita del bene distratto, di per sé punibile ex art. 646 c.p.. La bancarotta fraudolenta assorbe il reato di appropriazione indebita, che si pone, rispetto ad essa, come elemento costitutivo. Nella specifica ipotesi dell’apprensione, dunque, la struttura della bancarotta fraudolenta per distrazione risulta composta da due elementi: la condotta tipica dell’appropriazione indebita e la dichiarazione di fallimento. Più precisamente, sempre riguardo all’aspetto statico, in presenza di dichiarazione di fallimento, la condotta dell’apprensione è, astrattamente, riconducibile a due distinte ipotesi delittuose. In tal caso, non vi è, però, concorso formale di norme, ma assorbimento ai sensi dell’art. 84 c.p., applicandosi la fattispecie maggiore che “incapsula” la minore.

Cass. pen. 4.4.2016 n. 13399



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