Fallimento: reati di truffa e bancarotta
La bancarotta concorre con la truffa e assorbe l'appropriazione.
La Cassazione con l'allegata sentenza n. 13399, depositata il 04.04.2016, esamina i rapporti tra la bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 del RD 267/42), da un lato, e le fattispecie di truffa (art. 640 c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), dall’altro. Quanto alla prima relazione, è evidenziato come il reato fallimentare concorra con quello di truffa. Ciò sia perché l’obiettività giuridica delle ipotesi delittuose è diversa, sia perché l’“iter criminis” della truffa si esaurisce con l’acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto dell’imprenditore truffaldino che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio costituisce un’azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta se viene dichiarato il fallimento (cfr. Cass. n. 39610/2010). Con riguardo al secondo profilo, è precisato, in primo luogo, che la bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario è reato complesso, che comprende tra i propri elementi costitutivi una condotta di appropriazione indebita del bene distratto, di per sé punibile ex art. 646 c.p.. La bancarotta fraudolenta assorbe il reato di appropriazione indebita, che si pone, rispetto ad essa, come elemento costitutivo. Nella specifica ipotesi dell’apprensione, dunque, la struttura della bancarotta fraudolenta per distrazione risulta composta da due elementi: la condotta tipica dell’appropriazione indebita e la dichiarazione di fallimento. Più precisamente, sempre riguardo all’aspetto statico, in presenza di dichiarazione di fallimento, la condotta dell’apprensione è, astrattamente, riconducibile a due distinte ipotesi delittuose. In tal caso, non vi è, però, concorso formale di norme, ma assorbimento ai sensi dell’art. 84 c.p., applicandosi la fattispecie maggiore che “incapsula” la minore.Cass. pen. 4.4.2016 n. 13399
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