Fusione e scissione di società in CP
Massima 50/15 del Consiglio Notarile di Firenze,Pistoia e Prato
Sono di competenza esclusiva dell’organo amministrativo, con il controllo del commissario giudiziale, gli atti del procedimento di scissione (o di fusione) che sia esecutiva di un concordato preventivo omologato con liquidazione dell’attivo, anche qualora sia nominato un liquidatore giudiziale del patrimonio sociale. Così la massima 50/15 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato in merito al ruolo e alla competenza degli amministratori di società in concordato preventivo, in presenza di liquidatore giudiziale. In altri termini, la scissione (o la fusione) prevista nel piano approvato dai creditori e omologato dal Tribunale non è partecipe della fase di liquidazione (di competenza esclusiva del liquidatore giudiziale), ma appartiene alla pre-fase organizzativa della liquidazione, a carico del debitore se intende rispettare il piano concordatario. Ne consegue che sia la predisposizione del progetto di scissione (o di fusione) sia la stipula dell’atto finale (di scissione o di fusione) restano di competenza esclusiva degli amministratori della società, sotto la vigilanza del commissario giudiziale http://www.consiglionotarilefirenze.it/index.php/orientamenti/crisi-impresa-e-op-straordinarie/119-fusione-e-scissione-di-societa-in-concordato-preventivo-con-liquidazione-50-2015.htmlCondividi su