close mega
close mega Aggiornamenti

Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

close mega
close mega Consulenza

Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

close mega
close mega Team

Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

Consulta il nostro Diario di bordo    Seguici su in
03/01/2024

Il nuovo regime agevolativo in favore dei Lavoratori Impatriati


L'art. 5 del Decreto Legislativo 209/2023

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 209/2023 avvenuta il 27 dicembre 2023, il regime fiscale dei c.d. lavoratori impatriati ha concluso il processo di revisione. Le modifiche introdotte confermano una maggiore rigidità dei requisiti di accesso al beneficio, accogliendo, allo stesso tempo, alcuni degli emendamenti proposti.

Il nuovo dettato normativo, consente a coloro i quali trasferiscono la propria residenza in Italia, di sottoporre a tassazione i redditi di lavoro dipendente, assimilati a lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo ivi prodotti, limitatamente al 50% del loro ammontare nel caso in cui:

1. Permanenza all'estero: il lavoratore sia in grado di dimostrare di aver vissuto all'estero per almeno 3 anni antecedenti il rientro in Italia. Casi particolari si hanno se il soggetto rientra in Italia prestando attività lavorativa in favore dello stesso soggetto/gruppo presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento. In questo caso il requisito minimo di permanenza all'estero è di 6 anni se non è mai stato impiegato prima in Italia in favore dello stesso soggetto/gruppo, di 7 anni in caso contrario.

2. Impiego in Italia: l'attività lavorativa deve essere prestata in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta.

3. Obbligo di permanenza in Italia: Il lavoratore deve impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni a pena di decadenza e recupero dei benefici fruiti.

4. Tetto massimo dell’agevolazione: 600.000,00 Euro rapportati ad anno.

5. Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione: il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti di "elevata qualificazione" o "specializzazione” come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il nuovo regime prevede, inoltre, una riduzione della parte di reddito imponibile al 40% per il lavoratore con figlio minore, a patto che anche questo sia residente in Italia. Nel caso in cui tale circostanza si verifichi a impatrio eseguito la riduzione sarà applicabile a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita/adozione e per il tempo residuo di fruibilità.

Solo per coloro che trasferiscono la residenza in Italia nel corso del 2024, è concessa l'estensione dell'agevolazione per ulteriori 3 periodi d'imposta, con tassazione sul 50% del reddito, nel caso in cui il contribuente diventi proprietario, entro il 31.12.2023 e comunque nei 12 mesi precedenti il rientro, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale.

Il testo normativo, infine, oltre a prevedere l'abrogazione dei precedenti riferimenti di legge, sancisce la prosecuzione nell'applicazione del vecchio regime per coloro i quali hanno trasferito la residenza anagrafica entro il 31.12.2023.




Edoardo Mazzucotelli

Condividi su
CONTATTACI