Il “Regime impatriati” e il distacco all’estero
Le interpretazioni dell'Agenzia con la risoluzione 76/2018 e l'interpello 510/2019.
In tema di distacco all'estero e regime impatriati, il parere dell'Agenzia delle Entrate (circolare 17/2017, Risoluzione 76/2018 e risposta ad Interpello 510/2019) è negativo, definendo le due fattispecie non sono compatibili, salvo situazioni particolari.
Nell'interpello citato viene specificato che, seppur non espressamente previsto dalla norma, (come avveniva invece nel caso dei contro-esodati del D. Lgs. 238/2010) le ipotesi di rientro da distacco non sono ammesse all’agevolazione:
"Il detto art. 16, del D.Lgs. n. 147 del 2015, non disciplina esplicitamente la posizione del soggetto distaccato all’estero che rientri in Italia; ciò a differenza di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2010, concernente il regime di favore per i c.d. “contro-esodati”, la quale escludeva espressamente dal beneficio ogni forma di distacco.
L’Agenzia delle entrate, tuttavia, con la citata circolare n. 17/E del 2017, Parte II, ha precisato i requisiti e le modalità di accesso al regime di favore previsto dalla norma in esame, chiarendo, altresì, che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del beneficio di cui al citato art. 16 in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia. La posizione restrittiva adottata nella circolare n. 17/E del 2017, finalizzata ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione in esame, non in linea con la vis attrattiva della norma, non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.
Ciò si può verificare, ad esempio, nelle ipotesi in cui:
- il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
- il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.
In tali ipotesi, in presenza di tutti gli elementi richiesti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, la scrivente ritiene che le peculiari condizioni di rientro dall’estero dei dipendenti, rispondendo alla ratio della norma, non precludano ai lavoratori in posizione di distacco l’accesso al beneficio previsto dal citato art. 16."
Si tratta tuttavia di un'interpretazione molto restrittiva, che non trova riscontro nell'attuale formulazione dell'art. 16, D. Lgs. 147/2015.
Interpello n. 510/2019
Risoluzione n.76/2018
Fulvio Balestra
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