Regime impatriati (art. 16, D. Lgs. 147/2015) e rientro post distacco all’estero: le aperture della giurisprudenza e le scadenze da rispettare
Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha sistematicamente escluso dal regime impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/2015) i lavoratori che rientrano in Italia dopo un periodo di distacco all’estero, ritenendo che tale fattispecie non fosse rispettosa della ratio normativa.
Al fine di poter riconoscere il beneficio in caso di distacco, l'Agenzia delle Entrate rappresenta la necessità di poter riscontrare una discontinuità sostanziale tra l'attività svolta all'estero e quella svolta al rientro.
Ciò non solo in termini di ruolo ricoperto ma anche e soprattutto in termini contrattuali, con la necessità di stipulare un nuovo contratto con il medesimo datore di lavoro, che vada ad azzerare le precedenti pattuizioni in termini di ferie, ratei mensilità aggiuntive, anzianità, TFR, ecc... . Circostanza che mai si verifica, per ovvie ragioni di carattere pratico, nei rapporti di lavoro.
Si tratta tuttavia di una posizione fondata su un’interpretazione ricavabile esclusivamente della prassi amministrativa, che non trova riscontro nella disposizione normativa sui lavoratori impatriati, che non ha disciplinato espressamente l'ipotesi del distacco, escludendola dall'agevolazione.
Non sussiste infatti nella norma alcun riferimento alla necessità di formalizzazione in Italia, al momento del rientro, di un nuovo contratto di lavoro e dunque dell'esigenza di una discontinuità formale del rapporto di lavoro.
La giurisprudenza di merito sta progressivamente smentendo questa impostazione: l’analisi delle sentenze disponibili evidenzia una buona percentuale di successi per i contribuenti in secondo grado (tra 70 e 75% consultando quanto reso pubblico sul sito https://bancadatigiurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it/).
Molte Corti territoriali hanno chiarito che l’Agenzia non può introdurre con documenti di prassi condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dal legislatore per l’accesso a un’agevolazione fiscale.
Le circolari (come nel caso di specie la n. 33/2020) sono atti interni della P.A. che possono dettare agli uffici criteri di comportamento nella concreta applicazione della normativa primaria, ma non possono in alcun modo prevedere a carico del contribuente prescrizioni ed obblighi non previsti espressamente da norme di legge.
Aspetti pratici
Le decisioni favorevoli rendono percorribile l’opportunità per i lavoratori rientrati dopo un distacco estero – ai quali spesso il datore di lavoro non ha applicato, per ragioni prudenziali, il beneficio in busta paga – di:
- applicare il regime impatriati direttamente in dichiarazione dei redditi,
- presentare istanza di rimborso per le maggiori imposte versate,
- avviare il contenzioso tributario in caso di (quasi certo) silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’anno d’imposta 2024, è opportuno rispettare il termine ordinario del 31 ottobre 2025 per la presentazione della dichiarazione e dell’istanza di rimborso, così da evitare possibili contestazioni da parte dell’Ufficio in merito a un’asserita tardività.
I soggetti rientrati in in Italia nel corso della seconda metà del 2023 ed inizio 2024 sono gli ultimi destinatari della disciplina prevista dall'art. 16, D. Lgs. 147/2015.
La nuova disciplina dei lavoratori impatriati ex art. 5, D. Lgs. 209/2023 introduce infatti una specifica disciplina per i lavoratori "distaccati".
Fulvio Balestra
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